Etichettatura energetica

UE: direttiva Ecodesign non metterà al bando lampadine inefficienti

Che i regolamenti europei sulla progettazione sostenibile e sull’etichettatura energetica avessero dei punti oscuri nel calcolo effettivo dei consumi degli apparecchi elettrici era già noto. L’UE è quindi corsa ai ripari proponendo delle importanti modifiche alle norme attualmente in vigore e, nello specifico, proponendo una rivalutazione del fattore di tolleranza del 10% sui risultati dei test sui consumi energetici dei dispositivi.
Eliminando la variabile del 10% si otterrebbero certificazione energetiche più veritiere e una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori sui prodotti acquistati. Ma il testo di legge, discusso pochi giorni fa, presentava una falla nel sistema che subito il quotiziano inglse The Guardian ha denunciato: le lampadine non dovranno attenersi a questa restrizione della normativa.
Dalle pagine di The Guardian, Jack Hunter – referente dell’ufficio stampa del dipartimento europeo per l’ambiente – ha dichiarato che “i Governi europei hanno dato al settore dell’illuminazione la possibilità di ingannare i consumatori ancora per un tempo non definito”. In effetti, la mancanza di regole ferree sui consumi energetici delle lampadine costa circa due millioni di euro all’anno ai consumatori europei, costi che continueremo a pagare se non si eliminerà questa “scappatoia”.
La necessità dell’eliminazione del fattore di tolleranza del 10% è emersa dopo che un’indagine condotta da Marketwatch – una campagna europea volta a verificare i consumi energetici effettivi dei dispositivi –  conclusasi il marzo scorso, ha evidenziato che un elettrodomestico su cinque “bara” sui consumi energetici, rendendo poco veritiera l’etichetta relativa all’efficienza.
Installazione Impianti

Impresa non installatrice: verifica requisiti in Camera di Commercio

Secondo il Decreto 37/08 le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione degli impianti solo all’interno delle loro pertinenze. Per il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali è necessario rivolgersi alla Camera di Commercio? 

I requisiti tecnico professionali devono essere sottoposti a verifica camerale, come chiarito nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 febbraio 2009 protocollo n. 0016985 (download parere in .pdf) che rispondendo ad una richiesta di chiarimento della Camera di commercio di Macerata dice:

Relativamente al quesito, in vigenza del D.M. 37/2008, concernente l’obbligatorietà o meno della denuncia da parte delle imprese non installatrici, enti e amministrazioni pubbliche, della costituzione di uffici tecnici interni, si fa presente che i commi 5 e 6 dell’art.3 del d.m.37/2008 stabiliscono quanto segue: “5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede í requisiti previsti all’art.4. 6. Le imprese, dí cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato dell’I I giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l’artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni“.
Premesso ciò, si ritiene pertanto che l’istituzione di un ufficio tecnico interno da parte delle imprese e/o organismi summenzionati sia soggetto, ai sensi del d.m. 37/2008, alla preventiva verifica camerale del possesso, da parte del responsabile tecnico, dei requisiti tecnico-professionali.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della documentazione occorre fare riferimento alla propria Camera di Commercio, in quanto le procedure sono differenti e in alcuni casi semplificate, rispetto alla procedura per le imprese installatrici.

 

Guida CEI

Pubblicata la nuova edizione della Guida CEI 64-50

E’ stata pubblicata nei giorni scorsi la nuova edizione della Guida CEI 64-50 Edilizia ad uso residenziale e terziario: Guida per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti di comunicazioni e impianti elettronici negli edifici – Criteri generali“, che sostituisce completamente la precedente edizione del 2007.

La Guida (importante riferimento, non solo per il professionista elettrico, ma anche per gli altri soggetti coinvolti nella progettazione dell’edificio)fornisce informazioni di carattere generale per la realizzazione degli impianti elettrici utilizzatori, per la predisposizione edile ed impiantistica degli impianti di comunicazione elettronica, elettronici (telefoni, trasmissione dati, TV, citofoni, bus), negli edifici destinati ad uso residenziale e terziario, con particolare riferimento alla loro integrazione nella struttura edile ed alla loro coesistenza con gli altri impianti tecnologici.

Ai fini della presente Guida per edifici ad uso residenziale si intendono quelli destinati ad abitazione civile e che contengano anche locali destinati ad altri usi (uffici, studi professionali, negozi, ecc.). Per edifici per uso terziario si intendono quelli destinati ad una specifica funzione o attività ad esempio uffici, attività commerciali, scuole, alberghi, depositi, impianti sportivi ed in genere a finalità di pubblica utilità.

Il documento è già disponibile su CEI webstore.

Convegno CEI

Convegno CEI di formazione gratuita a Rimini

A Rimini, il giorno 21 aprile 2016, avrà luogo il quinto appuntamento con il ciclo di Convegni di formazione gratuita organizzati dal CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano per tutto il 2016. I Convegni di formazione gratuita CEI, giunti ormai alla quindicesima edizione, rappresentano un appuntamento tradizionale con gli sviluppi della normativa elettrotecnica, elettronica e delle telecomunicazioni.
L’incontro, rivolto a tutti gli operatori del settore, verte sul tema degli aggiornamenti normativi in merito a prestazioni funzionali, energetiche e di sicurezza dei sistemi elettrici.

La giornata formativa, con inizio alle ore 9.00, si apre con un intervento incentrato sui criteri per il dimensionamento delle varie parti degli impianti di terra, per la loro pratica esecuzione in relazione alle utenze attive e passive connesse ai sistemi di distribuzione in media tensione (Guida Tecnica CEI 99-5). In seguito, due relazioni affrontano il tema dell’efficienza energetica degli impianti elettrici negli edifici. La prima di esse riguarda l’utilizzo dei sistemi di accumulo, con cenni sul loro futuro utilizzo in ambito domestico e terziario; la seconda fa riferimento alla futura Variante della Norma CEI 64-8 che recepisce la Norma HD 60364-8-1, in cui vengono forniti esempi su come garantire la funzionalità delle prestazioni elettriche e la riduzione dei consumi energetici per un impianto elettrico.
Il Convegno prosegue nel pomeriggio con altri due interventi: il primo, curato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è dedicato alla verifica degli impianti elettrici ai fini del mantenimento delle prestazioni contro l’innesco e la propagazione degli incendi; il secondo prende invece in esame le infrastrutture per gli impianti multi-servizio negli edifici (Guida Tecnica CEI 306-22).
L’appuntamento avrà luogo a Rimini il giorno 21 aprile 2016, presso l’Hotel Touring in Viale Regina Margherita 82, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Il Convegno, con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in collaborazione con AEIT, ANIE, UNAE Emilia Romagna è stato realizzato con il supporto di importanti aziende del settore: Beta Cavi, Cep, Eaton, Finder, GE Energy Industrial Solutions, Gewiss, Graziadio & C, IMQ, Roncarati, Schneider e Zotup.
A questo Convegno il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati attribuisce n. 6 CFP.

La partecipazione al Convegno è gratuita, previa iscrizione, compilando la scheda online dal sito www.ceiweb.it alla voce Eventi – Convegni di formazione gratuiti entro il 18 aprile 2016 (seguendo questo link).

 

Guida Agevolazioni Fiscali

Online Guida aggiornata agevolazioni fiscali per ristrutturazioni

Detrazione del 50% prorogata fino al 31 dicembre 2016 fino ad un massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per ristrutturazione edilizia

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la guida aggiornata “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” che contiene tutte le indicazioni relativamente alla proroga della maggiore detrazione Irpef, agevolazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, agevolazione per i condomìni minimi, detrazione (Irpef e Ires) per gli interventi su edifici in zone sismiche e infine la detrazione Irpef per l’acquisto di immobili ristrutturati.

Come noto con la Legge di Stabilità, la detrazione del 50% è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 fino ad un massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Se non ci saranno proroghe, il 1 gennaio 2017 tornerà al 36% la detrazione come indicato nel decreto legge n. 201/2011 che ha reso stabile e permanente questa misura.

Tra le altre proroghe presenti nella Legge di Stabilità troviamo la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati sempre all’arredo dell’immobile nel quale viene eseguita la ristrutturazione. L’importo massimo per cui si può chiedere la detrazione è di 10.000 euro e viene suddivisa in 10 quote annuali.

Come per gli anni precedenti, occorre sottolineare che la detrazione per gli interventi di riqualificazione edilizia non è cumulabile con l’ecobonus 65% per il risparmio energetico. Questo significa che per gli interventi che possono godere di entrambe le agevolazioni, il contribuente deve scegliere di quale usufruire e produrre tutta la documentazione richiesta per l’ottenimento.

Nella legge di stabilità è, inoltre, prevista la detrazione Irpef per l’acquisto di edifici a uso residenziale ristrutturati. Questa detrazione si applica per interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, realizzati da imprese di costruzione o cooperative edilizie, ma entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, devono essere venduti o assegnati.

Nella Guida è, inoltre, presente un paragrafo riguardante i condomìni minimi, cioè quelli che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, ma che possono usufruire della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni.

Tutta la documentazione da presentare e le modalità di pagamento restano invariate, nella guida qui allegata tutte le indicazioni.
Leggi la Guida agevolazioni fiscali

Dichiarazione di conformità

Checklist di prove da allegare alla dichiarazione di conformità

 Le verifiche iniziali sono argomento del capitolo 61 della Norma CEI 64-8 . Devono essere considerati esame a vista e prove. A titolo di esempio forniamo un elenco minimo di attività, ricavato dalla Norma, che può (e deve) essere ampliato a seconda delle esigenze.

Esame a vista
Art. 61.2.3 L’esame a vista deve riguardare le seguenti condizioni, per quanto applicabili:
a) metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (Capitolo 41);
b) metodi di protezione contro gli effetti termici (Capitolo 42, Sezione 527);
c) scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione (Capitolo 43, Sezioni 523 e 525);
d) scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione (Capitolo 53);
e) presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento o di comando (Sezione 536);
f) scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione idonei con riferimento alle influenze esterne (Sezione 422, Articolo 512.2, Sezione 522);
g) corretta identificazione dei conduttori di neutro e di protezione (Articolo 514.3);
h) dispositivi di comando unipolari connessi ai conduttori di fase (Sezione 537);
i) presenza di schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe (Articolo 514.5);
j) identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc. (Sezione 514);
k) idoneità delle connessioni dei conduttori (Sezione 526);
I) presenza ed adeguatezza dei conduttori di protezione, compresi i conduttori per il collegamento equipotenziale principale e supplementare (Capitolo 54);
m) agevole accessibilità dell’impianto per interventi operativi e di manutenzione (Sezioni 513 e 514).

Prove
Devono essere eseguite, per quanto applicabili, e preferibilmente nell’ordine indicato, le seguenti prove:
a) continuità dei conduttori (61.3.2);
b) resistenza di isolamento dell’impianto elettrico (61.3.3);
c) protezione mediante sistemi SELV e PELV o mediante separazione elettrica (61.3.4);
d) protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione (61.3.6);
e) protezione addizionale (61.3.7);
f) prova di polarità (61.3.8);
g) prova dell’ordine delle fasi (61.3.9)
h) prove di funzionamento (61.3.10);
i) caduta di tensione (61.3.11).

I riferimenti tra parentesi sono gli articoli della 64-8 che approfondiscono le varie voci.

Direttiva 2006/95/CE

Come accertarsi della conformità delle apparecchiature elettriche

Il mercato europeo delle apparecchiature elettriche si sta preparando per l’entrata in vigore della versione aggiornata della Direttiva Bassa Tensione, prevista per il prossimo mese di aprile, che, tra l’altro, introdurrà una maggiore coerenza nell’applicazione della normativa per tutti gli operatori del settore (produttori, importatori, distributori e installatori), evidenziando, in particolare, l’importanza della tracciabilità dei prodotti.

In questo contesto, i prodotti non conformi alle Norme rappresentano un pericolo per la sicurezza sia delle persone, sia dei beni e della proprietà, mettendo a repentaglio anche la reputazione delle imprese che operano nel settore elettrico. I numeri sono molto allarmanti: nel Vecchio Continente, infatti, secondo i dati dell’EU Fire Safety Network and Forum for European Electrical Domestic Safety (FEEDS), circa 12 persone perdono la vita ogni giorno a causa di incendi nelle abitazioni e, di questi, una percentuale che varia tra il 10 e il 20% è dovuta a guasti elettrici.

Standard di sicurezza

Ben venga, quindi, il recente annuncio del lancio – da parte delle Associazioni Europee dei costruttori di quadri di bassa tensione e dei dispositivi di comando, delle infrastrutture elettriche, dell’ingegneria di processo e d’installazione CAPIEL e CECAPI – dell’iniziativa Market Surveillance Support Initiative Electrical (MSSI Electrical), che si pone l’obiettivo di contribuire ad eliminare, in Europa, la commercializzazione e l’utilizzo dei prodotti elettrici che non sono conformi agli standard di sicurezza.

L’iniziativa, sostenuta dai principali operatori del mercato elettrico, tra cui il Gruppo Legrand con la capofila in Italia BTicino, riguarda i componenti per l’installazione elettrica (ad esempio, interruttori, interruttori automatici e differenziali, dispositivi per la soppressione dell’arco) e i sistemi elettronici per la casa, gli immobili e i processi, utilizzati in ambito residenziale, del terziario e industriale.

Ulteriori informazioni sull’attività di MSSI Electrical si possono trovare all’indirizzo Internet http://mssi-electrical.org/en, portale collegato a tutte le Organizzazioni nazionali che fanno parte delle Associazioni CECAPI e CAPIEL.

Philips Hue

Philips lancia una lampadina che “segue” il sole

Philips ha presentato la lampadina smart Hue White Ambiance in grado, se lo si desidera, di adeguare automaticamente l’intensità e il tono della luce in base ai diversi momenti della giornata, imitando la fredda luce all’alba (6500k) o una luce più morbida e calda (2200k) alla sera. Grazie alla connettività wireless e utilizzando l’app Philips Hue, si può controllare facilmente l’intensità della luce scegliendo una delle routine predefinite o decidendo di definire un nuovo scenario di illuminazione in base alle proprie esigenze. Ad esempio è possibile anche gestire la luce in casa in modo differente a seconda dell’ambiente, impostando una luce più fredda per la zona living (come la cucina) e più morbida e soffusa nella stanza da letto. Philips Hue White Ambiance è compatibile con il sistema HomeKit di Apple e può essere gestita anche tramite Apple Watch e da Siri, oltre che dalle app di terze parti. Il kit base prevede due lampadine a cui si aggiunge un interruttore e il dispositivo bridge, che fa da ponte tra la rete wireless di casa e le lampadine.

Impianti alimentati da fonti rinnovabili

Aggiornato il contatore FER sul sito del GSE

E’ stato aggiornato al 31 gennaio 2016 il Contatore del “costo indicativo cumulato annuo degli incentivi” riconosciuti agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici.

 

Il contatore dà conto degli oneri di incentivazione imputabili agli impianti incentivati con il provvedimento CIP 6 (quota rinnovabile), con i Certificati Verdi, con le Tariffe Onnicomprensive ai sensi del D.M. 18/12/2008, agli impianti incentivati mediante il Conto Energia per il Solare Termodinamico, agli impianti ammessi ai registri in posizione utile o vincitori delle procedure d’asta ai sensi del D.M. 6/7/2012 e agli impianti i cui Soggetti Responsabili hanno presentato richiesta di ammissione agli incentivi del D.M. 6/7/2012 a seguito dell’ entrata in esercizio.

Al 31 gennaio 2016 il costo indicativo annuo risulta pari a circa 5,649 miliardi di euro, con una diminuzione di circa 9 milioni di euro rispetto al mese precedente. Il tetto è di 5,8 miliardi, se si fosse superata quella soglia di spesa impegnata si sarebbero fermati gli accessi agli incentivi.

La riduzione osservata è da imputarsi alla combinazione di diversi effetti: l’aggiornamento della stima di producibilità degli impianti non aventi misure storiche significative di produzione (+ 43 € mln), l’introduzione dei prezzi dell’energia 2015 (- 32 € mln), la progressiva scadenza del periodo di incentivazione di alcuni impianti a CV e CIP6 (- 16 € mln) e l’attività di verifica condotta dal GSE che ha determinato il respingimento o l’annullamento del diritto all’incentivazione di impianti FER-E e IAFR (- 4 € mln).

A tal riguardo si informa che i procedimenti di verifica conclusi con esito negativo nel corso del solo 2015 (durante il quale il contatore ha raggiunto il valore massimo di 5.769 milioni di euro) hanno progressivamente determinato nel corso dell’anno una riduzione del costo indicativo di 67 € mln.

Le modalità di calcolo utilizzate sono illustrate nel documento informativo “Il Contatore degli oneri delle fonti rinnovabili”.

Nel documento “Scenari di evoluzione del contatore FER definito dal D.M. 6/7/2012” sono forniti possibili scenari di evoluzione del costo indicativo degli incentivi nei prossimi mesi.

 

L’attesa del nuovo decreto

Il tetto è mantenuto anche dal decreto sugli incentivi alle FER non FV che sostituirà quello attualmente in vigore. Il nuovo provvedimento, al momento, dopo aver passato l’esame della Conferenza Stato-Regioni, è sulla scrivania della Commissione Europea per verificare che sia coerente con le linee guida europee sugli aiuti di Stato.

Tra i motivi che fanno attendere l’entrata in vigore, c’è quello che il decreto in arrivointroduce un nuovo metodo di calcolo del costo degli incentivi, che farà camminare all’indietro il contatore di diverse centinaia di milioni.

Oggi, infatti, il contatore si basa su una somma del costo potenziale degli incentivi; con il nuovo metodo, invece, il costo degli impianti vincitori di aste e registri non verrà più attribuito alla data di svolgimento del registro, ma alla (presunta) data di entrata in esercizio delle iniziative. Per questo – stima la società di consulenza eLeMeNS, sentita da QualEnergia.it – si libereranno circa 250-300milioni di €, riferiti ad impianti che, pur avendo ottenuto il diritto all’incentivazione con aste e registri, non verranno realizzati.

 

Lo scenario GSE: tetto lontano anche senza nuovo decreto

Il timore che circolava tra operatori e analisti era che il ritardo nell’entrata in vigore del nuovo decreto – e dunque del nuovo metodo di calcolo – esponesse al rischio di sforare il tetto: eventualità che porrebbe rischi più che altro “psicologici” per il mercato, dato che si tradurrebbe in uno breve stop and go in attesa del nuovo regime o di misure tampone.

Le nuove stime diffuse dal GSE sull’evoluzione dei costi per gli incentivi però tranquillizzano anche rispetto a questa eventualità.

Lo scenario diffuso dal GSE per il 2016 e il 2017, invece, mostra come – anche applicando il metodo di calcolo attuale – il tetto resterà a distanza di sicurezza.

Andamento_storico_contatore_FER_non_FV_GSE

Come si vede dai due grafici sotto, la spesa si avvicina alla soglia limite (ma non più di quanto si sia avvicinata in passato) solo nei primi mesi del 2017, quando con ogni probabilità si sarà già passati al nuovo metodo di calcolo che, come detto, farà camminare all’indietro il contatore di 250-300 milioni di euro.

Scanario_contatore_GSE_per_fonte

Tra i fattori che – anche senza nuovo metodo di calcolo – ci terranno lontani dal tetto dei 5,8 miliardi, si legge nel dossier, la progressiva riduzione di costo legata allascadenza del periodo di incentivazione di impianti a Certificati Verdi e CIP 6, che il GSE stima in 580 milioni di euro a dicembre 2017.

Scanario_cotatore_GSE_meccanismo

Il costo del “regalo” alle biomasse della Stabilità 2016

La Stima del GSE tiene conto anche di una novità che aveva preoccupato gli operatori: l’estensione degli incentivi ad alcuni impianti a bioenergie, inserita con un emendamento PD nella Legge di Stabilità 2016. La misura, ricordiamo, concede5 anni di incentivi in più, con tariffa all’80%, a impianti a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che escono dal periodo incentivato entro la fine del 2016.

Secondo il calcolo del GSE questo porterà – nel caso in cui tutti gli impianti potenzialmente interessati dalla norma vi aderissero – a un costo aggiuntivo da 78 a 129 milioni di euro all’anno.

In Gazzetta Ufficiale il “nuovo conto termico”

Pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il “nuovo conto termico“: il Decreto 16 febbraio 2016Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili“. Il nuovo documento (previsto nella legge di conversione dello Sblocca Italia), che ha l’obiettivo di favorire gli interventi di efficienza energetica, sostituisce il “timido” Decreto 28 dicembre 2012. Il nuovo schema di incentivi beneficia di un “portafoglio” 900 milioni di euro l’anno (di cui 700 per privati e imprese).

Agli incentivi già previsti dal Decreto 28 dicembre 2012 il nuovo meccanismo aggiunge, per le PA, la trasformazione in “edifici a energia quasi zero”, la sostituzione dei sistemi per l’illuminazione con dispositivi efficienti e l’installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici (building automation), di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Inoltre viene esteso il campo di applicazione del conto termico per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili: potranno accedere agli incentivi impianti di potenza fino a 2 MW (prima era 1 MW).

L’incentivo erogato, che sostanzialmente copre il 40% dell’investimento, passa al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e al 55% se l’isolamento è accompagnato dall’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione invernale. Per la sostituzione dei sistemi di illuminazione con dispositivi efficienti e per la trasformazione in “edificio a energia quasi zero” l’incentivo sale ancora: 65%. Le spese relative alle diagnosi energetiche e la redazione APE, richiesti per la trasformazione in edificio a energia quasi zero e l’isolamento termico delle superfici opache, sono incentivati al 50% per i privati e al 100% per le PA. È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, elettriche o a gas, e caldaie a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW e dimezzato il termine per l’erogazione dell’incentivo: ora è 90 giorni, al posto dei 180 del vecchio documento.

Decreto 16 febbraio 2016