Articoli

Che cosa sono e come funzionano i certificati bianchi?

Che cosa sono e come funzionano i certificati bianchi?

I certificati bianchi sono nati nel lontano 2005 e sono uno dei tre meccanismi di incentivazione dei progetti di efficienza energetica. Ma come si ottengono e come funzionano?

In Italia esistono tre meccanismi statali di incentivazione dei progetti di efficienza energetica:

  • le detrazioni fiscali, chiamate anche eco bonus;
  • il conto termico;
  • i titoli di efficienza energetica (TEE), detti anche certificati bianchi.

In particolare i Certificati Bianchi sono degli incentivi che premiano il risparmio di energia fossile ed hanno lo scopo di incentivare la trasformazione del sistema energetico italiano. Questi certificati sono, entrando più nel dettaglio, dei titoli negoziabili che attestano il raggiungimento di un risparmio energetico attraverso opportuni interventi di efficienza energetica. Sono nati in seguito al Protocollo di Kyoto, quando sono stati fissati degli obiettivi, da raggiungere entro il 2020:

  • tagliare del 20% (in relazione ai livelli del 1990) le emissioni di gas serra;
  • raggiungere una quota minima del 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili;
  • ottenere un miglioramento del 20% dell’efficienza energetica.

Tonnellata Equivalente di Petrolio

Un certificato equivale ad una tonnellata equivalente di petrolio (TEP). Da quando nel 2005 è partito questo schema sino al 2017 si è riusciti a risparmiare quasi 26 milioni di TEP, risultato che ha reso questo tipo di incentivo il più longevo e produttivo per l’efficienza energetica.

Nonostante nei primi 9 mesi del 2017 siano stati riconosciuti dal Gestore dei Servizi Energetici (società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e che ricopre un ruolo fondamentale per lo sviluppo e l’incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia) congiuntamente con l’RSE (Ricerca per lo Sviluppo Energetico) ed Enea oltre 4 milioni di Titoli di Efficienza Energetica, tuttora questi titoli sono per lo più sconosciuti al grande pubblico. Questo è dovuto principalmente al fatto che questa normativa è destinata alla premiazione dei risparmi energetici di grandi aziende ed enti pubblici.

Il certificato Bianco si può ottenere i due modi:

  • attraverso degli interventi specifici di efficienza energetica;
  • attraverso l’acquisto presso altri soggetti di Titoli di Efficienza Energetica, come predisposto dal GSE (Gestore dei Mercati Energetici).

Tra le caratteristiche principali dei Certificati Bianchi segnaliamo:

  • copre tutti i settori (ad esempio industria, agricoltura, terziario, residenziale, etc.);
  • copre molti interventi di efficientamento energetico (sia il cogeneratore, l’illuminazione, l’involucro edilizio fino ai processi industriali);
  • il progetto può essere presentato dai distributori di elettricità e gas naturale, i soggetti pubblici e privati in possesso di certificazione relativa alla norma UNI CEI 11252, le ESCO (Energy Service Company) certificate e e le società con sistema di gestione dell’energia certificato ISO 50001 o con EGE certificato;
  • ogni certificato bianco corrisponde ad 1 TEP;
  • ogni certificato viene rilasciato per un tempo che va da 3 a 10 anni (per gli interventi più complessi);
  • il valore dei TEE ha raggiunto anche valori superiori ai 400 euro per TEP, anche se il valore medio spesso è stato tra i 100 ed i 110 euro per TEP.

Compra Vendita dei titoli

Per le società distributrici di elettricità e gas naturale con più di 50 mila utenti è previsto l’obbligo di raggiungere obiettivi di risparmio energetico maggiori di anno in anno. L’obbiettivo è raggiunto quando la società presenta un corrispondente numero di certificati, che possono essere ottenuti dal distributore o attraverso interventi di efficientamento energetico od acquistando i certificati dagli altri soggetti ammessi a presentare progetti.

Quindi nel momento in cui una impresa realizzi un intervento di efficientamento energetico, ad esempio pensiamo al caso di una impresa industriale che proceda alla sostituzione di un macchinario produttivo, potrà ottenere dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) tanti Certificati Bianchi per quanto risparmio raggiungerà in termini di Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP). I certificati potranno essere successivamente venduti al fornitore di elettricità o di gas naturale che abbia più di 50 mila utenti.

Come ottenere i Certificati Bianchi

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato, nel Gennaio del 2017, gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico annuali che andranno raggiunti i prossimi anni. Entrando nello specifico sono 9,71 milioni per il 2019 e di 11,19 milioni per il 2020. I progetti andranno inviati al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) che procederà, entro 90 giorni dal ricevimento, alla valutazione e comunicherà la risposta. Qualora fosse positiva il GSE provvederà poi ad emettere l’esatto ammontare dei Certificati Bianchi corrispondenti.

Ci teniamo a precisare che gli incentivi dei Certificati Bianchi sono possibili qualora non siano presenti altri incentivi statali. Sarebbe pertanto inutile, per fare un esempio, inoltrare la richiesta per ricevere dei Certificati Bianchi nel caso in cui per l’installazione di un impianto fotovoltaico si sia già goduto delle detrazioni fiscali del 50 o del 65% o degli incentivi Conto Energia. In ogni caso la comunicazione al GSE deve avvenire entro e non oltre i 18 mesi dall’allaccio dell’impianto.

2017: anno record per i Certificati Bianchi

Se consideriamo i volumi scambiati e i prezzi, il 2017 è stato un anno da record per il mercato organizzato dei Titoli di efficienza energetica mentre il prezzo medo dei TEE è aumentato, rispetto al 2016, più dell’80%. Nel 2018 valore di un certificato bianco è arrivato sino a circa 400 euro,mentre oggi il suo valore è di circa 205 euro con un aumento significativo dai 100 euro a titolo di efficienza iniziali.

Se hai necessità di avere consigli sulla realizzazione, di un preventivo o di installare un impianto elettrico ad uso industriale per la tua azienda contattaci, compilando il modulo di seguito con i tuoi dati, fornendoci tutte le informazioni del caso.

Sarai ricontattato nel più breve tempo possibile.

Contattaci

Efficienza Energetica

Quattro nuove Norme CEI in materia di efficienza energetica

Il CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, ha recentemente pubblicato quattro nuove norme in materia di efficienza energetica:

La Norma CEI UNI EN 16325 (CEI 315-9) Garanzie d’origine dell’energia – Garanzie d’origine dell’elettricità” specifica i requisiti per le garanzie d’origine dell’elettricità da tutte le fonti energetiche e ne stabilisce la terminologia e le definizioni, i requisiti per la registrazione, l’emanazione, il trasferimento e la cancellazione in linea con quanto indicato dalle direttive 2009/28/CE (Fonti rinnovabili – RED), 2012/27/CE (Efficienza energetica – EED) e 2009/72/CE (Mercato interno dell’elettricità – IEM). La norma definisce inoltre i metodi di misurazione e le procedure di audit. Il contenuto della norma può, con gli opportuni adattamenti, essere applicato per esempio al riscaldamento, al raffrescamento, o al gas (incluso il biogas).

La Norma CEI UNI EN 16247-5 (CEI 315-13) Diagnosi energetiche – Parte 5: Competenze dell’auditor energetico” definisce i requisiti di competenza di un auditor energetico e può essere utilizzata per definire schemi nazionali di qualificazione della figura dell’auditor energetico, oppure dalle organizzazioni al fine di nominare un auditor energetico competente, o infine per assicurare, applicandola insieme alle altre Parti della serie EN 16247, un processo di diagnosi energetica di buona qualità. Tale norma stabilisce inoltre che tutte le competenze richieste possono far capo a un unico auditor energetico oppure ad un gruppo di auditor energetici.

La Norma CEI UNI EN ISO/IEC 13273-1 (CEI 315-14) Efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili – Terminologia internazionale comune – Parte 1: Efficienza energetica” intende fornire supporto alle attività relative all’energia e all’efficienza energetica. I termini indicati sono stati selezionati in funzione della loro importanza e valenza trasversale. Tale norma si focalizza sui principi fondamentali e sui concetti della terminologia per l’efficienza energetica e la gestione dell’energia che sono di interesse per un elevato numero di Comitati Tecnici con lo scopo di migliorare la coerenza dei termini energetici.

La Norma CEI UNI EN ISO/IEC 13273-2 (CEI 315-15) Efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili – Parte 2: fonti energetiche rinnovabili” intende fornire supporto alle attività relative all’energia e alle fonti energetiche rinnovabili. La norma tratta concetti che appartengono al campo generale dell’energia e, all’interno di questo, ai concetti trasversali nel settore delle fonti energetiche rinnovabili.

Le Norme CEI del CT 315 sono disponibili presso tutti i punti vendita CEI e CEI Webstore per l’acquisto online, sia in versione cartacea sia elettronica. Le norme sono pubblicate in lingua inglese, eccetto la Norma CEI UNI EN 16247-5 (CEI 315-13) che presenta il testo bilingue (inglese – italiano).

Cavi

Classi di reazione al fuoco dei cavi: nuova tabella CEI UNEL

E’ in inchiesta pubblica la Tabella CEI UNEL che riporta le classi di reazione al fuoco dei cavi: sono state fissate 4 classi di reazione al fuoco sulla base delle prescrizioni normative CENELEC e CEI che standardizzano classe e livello rischio.
Rimangono esclusi al momento dalla classificazione di comportamento al fuoco i cavi Resistenti al Fuoco in quanto le norme per questa gamma di prodotti sono ancora in fase di elaborazione.

Scarica il documento in formato .pdf

Guida CEI

Pubblicata la nuova edizione della Guida CEI 64-50

E’ stata pubblicata nei giorni scorsi la nuova edizione della Guida CEI 64-50 Edilizia ad uso residenziale e terziario: Guida per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti di comunicazioni e impianti elettronici negli edifici – Criteri generali“, che sostituisce completamente la precedente edizione del 2007.

La Guida (importante riferimento, non solo per il professionista elettrico, ma anche per gli altri soggetti coinvolti nella progettazione dell’edificio)fornisce informazioni di carattere generale per la realizzazione degli impianti elettrici utilizzatori, per la predisposizione edile ed impiantistica degli impianti di comunicazione elettronica, elettronici (telefoni, trasmissione dati, TV, citofoni, bus), negli edifici destinati ad uso residenziale e terziario, con particolare riferimento alla loro integrazione nella struttura edile ed alla loro coesistenza con gli altri impianti tecnologici.

Ai fini della presente Guida per edifici ad uso residenziale si intendono quelli destinati ad abitazione civile e che contengano anche locali destinati ad altri usi (uffici, studi professionali, negozi, ecc.). Per edifici per uso terziario si intendono quelli destinati ad una specifica funzione o attività ad esempio uffici, attività commerciali, scuole, alberghi, depositi, impianti sportivi ed in genere a finalità di pubblica utilità.

Il documento è già disponibile su CEI webstore.

Convegno CEI

Convegno CEI di formazione gratuita a Rimini

A Rimini, il giorno 21 aprile 2016, avrà luogo il quinto appuntamento con il ciclo di Convegni di formazione gratuita organizzati dal CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano per tutto il 2016. I Convegni di formazione gratuita CEI, giunti ormai alla quindicesima edizione, rappresentano un appuntamento tradizionale con gli sviluppi della normativa elettrotecnica, elettronica e delle telecomunicazioni.
L’incontro, rivolto a tutti gli operatori del settore, verte sul tema degli aggiornamenti normativi in merito a prestazioni funzionali, energetiche e di sicurezza dei sistemi elettrici.

La giornata formativa, con inizio alle ore 9.00, si apre con un intervento incentrato sui criteri per il dimensionamento delle varie parti degli impianti di terra, per la loro pratica esecuzione in relazione alle utenze attive e passive connesse ai sistemi di distribuzione in media tensione (Guida Tecnica CEI 99-5). In seguito, due relazioni affrontano il tema dell’efficienza energetica degli impianti elettrici negli edifici. La prima di esse riguarda l’utilizzo dei sistemi di accumulo, con cenni sul loro futuro utilizzo in ambito domestico e terziario; la seconda fa riferimento alla futura Variante della Norma CEI 64-8 che recepisce la Norma HD 60364-8-1, in cui vengono forniti esempi su come garantire la funzionalità delle prestazioni elettriche e la riduzione dei consumi energetici per un impianto elettrico.
Il Convegno prosegue nel pomeriggio con altri due interventi: il primo, curato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è dedicato alla verifica degli impianti elettrici ai fini del mantenimento delle prestazioni contro l’innesco e la propagazione degli incendi; il secondo prende invece in esame le infrastrutture per gli impianti multi-servizio negli edifici (Guida Tecnica CEI 306-22).
L’appuntamento avrà luogo a Rimini il giorno 21 aprile 2016, presso l’Hotel Touring in Viale Regina Margherita 82, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Il Convegno, con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in collaborazione con AEIT, ANIE, UNAE Emilia Romagna è stato realizzato con il supporto di importanti aziende del settore: Beta Cavi, Cep, Eaton, Finder, GE Energy Industrial Solutions, Gewiss, Graziadio & C, IMQ, Roncarati, Schneider e Zotup.
A questo Convegno il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati attribuisce n. 6 CFP.

La partecipazione al Convegno è gratuita, previa iscrizione, compilando la scheda online dal sito www.ceiweb.it alla voce Eventi – Convegni di formazione gratuiti entro il 18 aprile 2016 (seguendo questo link).

 

In Gazzetta Ufficiale il “nuovo conto termico”

Pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il “nuovo conto termico“: il Decreto 16 febbraio 2016Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili“. Il nuovo documento (previsto nella legge di conversione dello Sblocca Italia), che ha l’obiettivo di favorire gli interventi di efficienza energetica, sostituisce il “timido” Decreto 28 dicembre 2012. Il nuovo schema di incentivi beneficia di un “portafoglio” 900 milioni di euro l’anno (di cui 700 per privati e imprese).

Agli incentivi già previsti dal Decreto 28 dicembre 2012 il nuovo meccanismo aggiunge, per le PA, la trasformazione in “edifici a energia quasi zero”, la sostituzione dei sistemi per l’illuminazione con dispositivi efficienti e l’installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici (building automation), di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Inoltre viene esteso il campo di applicazione del conto termico per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili: potranno accedere agli incentivi impianti di potenza fino a 2 MW (prima era 1 MW).

L’incentivo erogato, che sostanzialmente copre il 40% dell’investimento, passa al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e al 55% se l’isolamento è accompagnato dall’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione invernale. Per la sostituzione dei sistemi di illuminazione con dispositivi efficienti e per la trasformazione in “edificio a energia quasi zero” l’incentivo sale ancora: 65%. Le spese relative alle diagnosi energetiche e la redazione APE, richiesti per la trasformazione in edificio a energia quasi zero e l’isolamento termico delle superfici opache, sono incentivati al 50% per i privati e al 100% per le PA. È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, elettriche o a gas, e caldaie a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW e dimezzato il termine per l’erogazione dell’incentivo: ora è 90 giorni, al posto dei 180 del vecchio documento.

Decreto 16 febbraio 2016

Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2016

Decreto 16 febbraio 2016 (nuovo conto termico)

Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2016
Aggiornamento della disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e in particolare, l’art. 1, comma 154;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito legge n. 164/2014), recante «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive» e in particolare l’art. 22;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (di seguito decreto legislativo n. 28/2011), di attuazione della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ed in particolare:
l’art. 28, commi 1 e 2, il quale prevede che con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, sono incentivati la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e gli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, stabilendone i criteri;
l’art. 23, comma 3, il quale prevede condizioni ostative alla percezione degli incentivi per i soggetti che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, abbiano fornito dati o documenti non veritieri, ovvero abbiano reso dichiarazioni false o mendaci;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito decreto legislativo n. 102/2014) recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» e successive modificazioni;
Vista la legge del 23 dicembre 2014, n. 190, che proroga nella misura del 65% e fino al 31 dicembre 2015, le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, concernente l’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi negli edifici;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2012 «Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 28 dicembre 2012 recante determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che le imprese di distribuzione di energia elettrica e gas devono conseguire nel periodo 2013 al 2016 ai sensi del meccanismo dei certificati bianchi;
Visto il Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica, approvato con decreto 17 luglio 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2014, n. 176 e successivamente trasmesso alla Commissione europea in attuazione dell’art. 24, paragrafo 2 della direttiva 2012/27/UE;
Vista la Strategia energetica nazionale, approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2013;
Considerata la necessita’ di assicurare coerenza al sistema degli incentivi, raccordando, in particolare, la disciplina dei contributi di cui al presente decreto con quella delle detrazioni fiscali di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 e dei certificati bianchi;
Considerata la semplificazione procedurale adottata con l’art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con l’art. 31 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in merito alla certificazione energetica per l’accesso alle detrazioni fiscali di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2007, n. 296;
Considerato che, in base all’art. 28 del decreto legislativo n. 28/2011, l’incentivo e’ commisurato all’energia termica prodotta da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi e puo’ essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione ed i contributi in conto interesse;
Considerato che le pubbliche amministrazioni non possono avvalersi delle detrazioni fiscali e che, per tali soggetti, risulta complesso l’accesso al sistema incentivante dei certificati bianchi;
Considerato l’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico di riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale rispetto al 2010, previsto dall’art. 3, del decreto legislativo n. 102/2014, di recepimento dell’art. 7, della direttiva 2012/27/UE;
Considerato l’obbligo per le pubbliche amministrazioni centrali di realizzare interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di loro proprieta’ o da esse occupati, in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, previsto dall’art. 5, del decreto legislativo n. 102/2014, di recepimento dell’art. 5, della direttiva 2012/27/UE;
Considerato l’obbligo di aggiornamento entro il 30 giugno 2014 del sistema di incentivi di cui all’art. 28, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo criteri di diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE, previsto dall’art. 1, comma 154 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Ritenuto di rivedere, ampliare e razionalizzare il perimetro degli interventi oggetto degli incentivi disposti dal presente decreto, in modo da creare uno strumento di maggiore efficacia per gli interventi di produzione di energia termica rinnovabile, nonche’ per gli interventi di efficienza energetica negli edifici della pubblica amministrazione;
Ritenuto necessario introdurre norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia;
Ritenuto necessario agevolare l’accesso di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica;
Acquisita l’intesa della Conferenza Unificata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Decreta:

Art. 1
Finalita’ e ambito di applicazione

1. Il presente decreto aggiorna la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonche’ di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione. La nuova disciplina concorre al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l’efficienza energetica di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, e dall’art. 7 del decreto legislativo n. 102/2014.
2. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono sottoposte ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Unificata, secondo i tempi indicati all’art. 28, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 28/2011 e, ove necessario, secondo le modalita’ previste all’art. 22, comma 2 della legge n. 164/2014.
3. Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 200 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti, fino all’entrata in vigore dell’aggiornamento di cui al comma 2.
4. Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 700 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte di soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti, fino all’entrata in vigore dell’aggiornamento di cui al comma 2.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Si applicano altresi’ le definizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, concernente l’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi negli edifici, di seguito solo «decreto requisiti minimi». Valgono inoltre le seguenti definizioni:
a) amministrazioni pubbliche: tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni nonche’, ai sensi della legge 11 novembre 2014, n. 164, le cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle societa’ cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base all’art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Ai fini del presente decreto sono inoltre ricomprese le societa’ a patrimonio interamente pubblico, costituite ai sensi dell’art. 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi’ come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche’ le societa’ cooperative sociali costituite ai sensi dell’art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e iscritte nei rispettivi albi regionali di cui all’art. 9, comma 1 della medesima disposizione;
b) azienda agricola: impresa al cui titolare e’ stata rilasciata la qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) da parte dell’Amministrazione competente;
c) Catalogo degli apparecchi domestici o Catalogo: elenco, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, contenente apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, per la produzione di energia termica per interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) e comma 2, conformi ai requisiti tecnici previsti dal presente decreto. Per apparecchi relativi ad interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) e all’art. 4, comma 2, lettera a), lettera b), lettera d) e lettera e), la potenza termica utile nominale dell’apparecchio e’ inferiore o uguale a 35 kW. Con riferimento a interventi di cui all’art. 4, comma 2, lettera c), la superficie solare lorda del collettore o del sistema solare e’ inferiore o uguale a 50 m2 ;
d) data di conclusione dell’intervento: data di effettuazione dell’intervento o di ultimazione dei lavori, ivi inclusi i lavori e le attivita’ correlate all’intervento medesimo e per i quali sono state sostenute spese ammissibili agli incentivi ai sensi dell’art. 5 del decreto. Le prestazioni professionali, comprese la redazione di diagnosi e attestati di prestazione energetica, anche quando espressamente previste dal presente decreto per l’intervento, non rientrano tra le attivita’ da considerare ai fini dell’individuazione della data di conclusione dell’intervento;
e) edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti: edifici e fabbricati rurali, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano, ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F/3), alla data di presentazione dell’istanza di incentivazione;
f) esecuzione a regola d’arte: interventi e prestazioni eseguite e/o fornite secondo quanto previsto dalle vigenti normative tecniche in riferimento alle opere e/o prestazioni realizzate e/o fornite;
g) GSE: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., soggetto responsabile della gestione degli incentivi e delle attivita’ di cui al presente decreto;
h) impegno di spesa annua cumulata: sommatoria degli incentivi annui, che il GSE si impegna a riconoscere, in attuazione del presente decreto, ai soggetti responsabili. Tale impegno considera gli importi erogati dal GSE nell’anno di riferimento, calcolati secondo le modalita’ di cui all’art. 7, sulla base dei contratti attivati dall’avvio del meccanismo i cui ratei sono in pagamento nell’anno di riferimento. Per le Amministrazioni pubbliche, la spesa annua cumulata indicata all’art. 1, comma 3, comprende anche le risorse erogate dal GSE in acconto prima della realizzazione dell’intervento, secondo la procedura di cui all’art. 6, comma 4;
i) impresa operante nel settore forestale: impresa iscritta alla Camera di Commercio che svolge prioritariamente attivita’ di «silvicoltura e altre attivita’ forestali» (codice Ateco 02.10.00) o «utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00);
j) installazione di tecnologie di building automation degli impianti termici ed elettrici degli edifici: installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica nel riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, controllo delle schermature solari, centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi unitamente al miglioramento dei parametri, conformi ai requisiti tecnici previsti nell’Allegato I al presente decreto;
k) interventi di piccole dimensioni di incremento dell’efficienza energetica: interventi di cui all’art. 4, comma 1, che soddisfano i requisiti previsti dall’Allegato I;
l) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui al successivo art. 4 e contestuale messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e controllo, ed introduzione, esclusivamente nel caso di impianti centralizzati al servizio di piu’ unita’ immobiliari e/o edifici, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese;
m) interventi sull’involucro di edifici esistenti: interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita’ immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture, anche inclinate, e pavimenti), finestre comprensive di infissi, strutture tutte delimitanti il volume riscaldato, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento fissi e mobili, verso l’esterno e con esposizione da Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O), nonche’ scuri, persiane, avvolgibili e cassonetti solidali con l’infisso, che rispettano i requisiti di cui all’Allegato I del presente decreto;
n) intervento di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza: interventi di cui all’art. 4, comma 2, che soddisfano i requisiti previsti dall’Allegato II. Per interventi di cui all’art. 4, comma 2, lettera a) e lettera b), la potenza termica utile nominale complessiva dell’impianto termico a valle dell’intervento ivi compresi i generatori nuovi, non sostituiti, ausiliari e di backup, con riferimento al singolo edificio, unita’ immobiliare, fabbricato rurale o serra, deve essere inferiore o uguale a 2.000 kW. Per gli interventi di cui all’art. 4, comma 2, lettera c), la superficie solare lorda dell’impianto solare termico deve essere inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati;
o) Portaltermico: portale internet di cui all’art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011;
p) potenza termica nominale o potenza termica utile di un impianto termico: somma delle potenze nominali, come dichiarate dal costruttore, degli impianti oggetto dell’intervento. Valgono inoltre le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, art. 1, lettere q), r), s) e t);
q) scheda-contratto: modello informatico di contratto riportante le condizioni e le modalita’ di accesso agli incentivi, redatto in base al contratto-tipo di cui all’art. 28, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 28/2011;
r) scheda-domanda: modello informatico di scheda anagrafica che caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici ed i soggetti coinvolti, resa disponibile dal GSE tramite il Portaltermico;
s) sistema ibrido a pompa di calore: impianto dotato di pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assemblato in fabbrica o factory made;
t) soggetto delegato: persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del soggetto responsabile sul portale predisposto dal GSE; puo’ coincidere con il tecnico abilitato;
u) soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all’incentivo e stipula il contratto con il GSE per mezzo della scheda-contratto. Per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, puo’ operare attraverso un soggetto delegato;
v) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione che rispettano i requisiti di cui all’Allegato I;
w) superficie solare lorda: superficie totale dell’impianto solare ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l’area lorda del singolo modulo;
x) superficie utile: superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l’altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell’unita’ immobiliare; tale superficie e’ la stessa utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica;
y) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;
z) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»: intervento di ristrutturazione edilizia, compreso l’ampliamento fino ad un massimo del 25% della volumetria e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, finalizzato a trasformare gli edifici di proprieta’ della pubblica amministrazione in «edifici a energia quasi zero».

Art. 3
Soggetti ammessi

1. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto:
a) le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o piu’ degli interventi di cui all’art. 4;
b) i soggetti privati, relativamente alla realizzazione di uno o piu’ degli interventi di cui all’art. 4, comma 2.
2. Ai fini dell’accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1, possono avvalersi dell’intervento di una ESCO mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti dall’Allegato 8 al decreto legislativo n. 102/2014.
3. Ai fini dell’accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, possono avvalersi dell’intervento di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di servizio energia di cui all’allegato II del decreto legislativo n. 115/2008 e s.m.i. o di un contratto di prestazione energetica di cui al decreto legislativo n. 102/2014, fermo restando le specifiche deroghe al rispetto di tutti i requisiti del contratto di servizio energia indicate dal GSE nelle regole applicative di cui all’art. 8, comma 2.
4. Decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 102/2014, potranno presentare al GSE richiesta di concessione dell’incentivo, in qualita’ di soggetto responsabile, solo le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validita’, secondo la norma UNI CEI 11352, per interventi realizzati in virtu’ di contratti con i soggetti ammessi ai benefici di cui al presente decreto.

Art. 4
Tipologie di interventi incentivabili

1. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalita’ di cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese ammissibili di cui all’art. 5, i seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita’ immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
e) trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero»;
f) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
g) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
2. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalita’ di cui agli Allegati I e II, ivi comprese le spese ammissibili di cui all’art. 5, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita’ immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
c) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² e’ richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e i componenti di nuova costruzione, nonche’ devono essere correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica. E’ altresi’ necessario che gli stessi interventi incentivati mantengano i requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all’ottenimento degli stessi incentivi.
4. Ogni sopravvenuta modifica e/o variazione degli interventi incentivati, realizzata nel periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all’ottenimento degli stessi incentivi, deve essere comunicata al GSE, secondo modalita’ dallo stesso definite. Le modifiche apportate agli interventi incentivanti non potranno comportare, in nessun caso, il ricalcolo in aumento dell’incentivo riconosciuto. L’esecuzione di modifiche e/o variazioni sugli interventi incentivati che determinino il venir meno dei requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento, realizzati durante il succitato periodo, puo’ comportare, a seconda dei casi, la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi stessi, o parte di essi, la risoluzione del contratto stipulato tra il Soggetto Responsabile e il GSE, nonche’ il recupero delle somme erogate.
5. A seguito dell’ottenimento degli incentivi per la realizzazione di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza di cui al comma 2, non sono incentivabili ulteriori interventi delle medesima tipologia, ivi inclusi potenziamenti di impianti, realizzati nel medesimo edificio o nella medesima unita’ immobiliare e relative pertinenze, nel medesimo fabbricato rurale o nella medesima serra e relative pertinenze per almeno 1 anno dalla data di stipula del contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento.
6. Gli interventi realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 28/2011 accedono agli incentivi previsti al presente decreto limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. La quota d’obbligo deve essere determinata dal progettista degli impianti e riportata nella relazione tecnica di cui all’art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni. La quota eccedente l’obbligo deve essere indicata dal Soggetto Responsabile nella scheda-domanda.
7. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera e), ai fini dell’accesso all’incentivo di cui al presente decreto, sono ammissibili gli interventi di incremento dell’efficienza energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di energia per la climatizzazione invernale ed estiva, l’illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne degli edifici, la produzione di acqua calda sanitaria, nonche’ gli interventi di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, destinata alla copertura dei fabbisogni medesimi.
8. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW e per gli interventi di cui al comma 2, lettere c) nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m², per i quali e’ richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore, il soggetto responsabile trasmette al GSE, secondo le modalita’ e le tempistiche definite in attuazione di quanto previsto all’art. 8, comma 10, le misure dell’energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici.
9. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere da a) ad e) nel caso di impianti con potenza termica utile inferiore ai 200 kW o superfici del campo solare inferiori a 100 m², che abbiano volontariamente installato sistemi di acquisizione di dati per il monitoraggio dell’energia prodotta, il soggetto responsabile trasmette al GSE i dati raccolti, secondo le modalita’ e le tempistiche definite in attuazione di quanto previsto all’art. 8, comma 10. I costi per l’installazione di tali sistemi non sono ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo.

Art. 5
Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo

1. Per gli interventi incentivabili di cui all’art. 4, concorrono alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell’incentivo quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo:
a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di energia termica, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva:
smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, parziale o totale. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche’ delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte degli impianti organicamente collegati alle utenze;
b) per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale:
smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonche’ i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonche’ sui sistemi di emissione. Sono inoltre comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo;
c) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
iii. demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
d) per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell’infisso stesso:
i. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o assimilabili;
ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
iii. smontaggio e dismissione delle chiusure preesistenti;
e) per gli interventi che comportino la riduzione dell’irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:
i. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;
ii. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo;
iii. eventuale smontaggio e dismissione delle tende tecniche e schermature solari preesistenti;
f) per gli interventi di trasformazione degli edifici a energia quasi zero:
i. fornitura e messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica di «edifici a energia quasi zero»;
ii. demolizione, recupero o smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell’involucro e degli impianti per i servizi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda e illuminazione (ove considerata per il calcolo della prestazione energetica), ove coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
iii. demolizione e ricostruzione delle strutture dell’edificio;
iv. eventuali interventi per l’adeguamento sismico delle strutture dell’edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all’isolamento termico;
g) per gli interventi di sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione:
i. fornitura e messa in opera di sistemi efficienti di illuminazione conformi ai requisiti minimi definiti negli allegati tecnici al presente decreto;
ii. adeguamenti dell’impianto elettrico, ivi compresa la messa a norma;
iii. eventuale smontaggio e dismissione dei sistemi per l’illuminazione preesistenti;
h) per gli interventi di installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici:
i. fornitura e messa in opera di sistemi di building automation finalizzati al controllo dei servizi considerati nel calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio e conformi ai requisiti minimi definiti nell’Allegato I al presente decreto;
ii. adeguamenti dell’impianto elettrico e di climatizzazione invernale ed estiva;
i) prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere da a) a h) e alla redazione di diagnosi energetiche e di attestati di prestazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, come specificato all’art. 15.

Art. 6
Procedura di accesso agli incentivi

1. Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il Portaltermico.
2. Per gli interventi riguardanti l’installazione di uno degli apparecchi contenuti nel Catalogo di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), e’ prevista una procedura di richiesta di accesso agli incentivi semplificata tenuto conto di quanto previsto al comma 3.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, la domanda di cui al comma 1 e’ presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, ovvero entro i 60 giorni successivi alla data in cui e’ resa disponibile sul portale del GSE la scheda-domanda di cui al comma 1, pena la non ammissibilita’ ai medesimi incentivi. La data di conclusione dell’intervento, ai fini dell’accertamento della quale non e’ considerato valido riferimento il pagamento di prestazioni professionali di cui all’art. 5, comma 1, lettera i), non supera i 90 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento.
4. In alternativa a quanto previsto dal comma 3, e fatto salvo l’avvio ad intervento concluso della procedura di accesso diretto all’incentivo, le amministrazioni pubbliche, direttamente o, nei casi di cui alle lettere b) e c), attraverso la ESCO che agisce per loro conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, possono presentare al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) presenza di una diagnosi energetica eseguita ai sensi dell’Allegato 2 al decreto legislativo n. 102/2014 e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con l’art. 4, commi 1 e 2. Nel caso in cui si dichiari di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso, che rispetta quanto previsto dall’allegato 8 del decreto legislativo n. 102/2014, e’ allegato all’atto amministrativo;
b) presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO nel rispetto dei requisiti minimi previsti dall’Allegato 8 al decreto legislativo n. 102/2014 o nell’ambito della convenzione con Consip S.p.A., con la centrale di acquisti regionale, o altro soggetto aggregatore inserito nell’elenco tenuto da ANAC ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, ovvero mediante specifica gara effettuata dalla amministrazione pubblica appaltante, per l’affidamento del servizio energia o altro contratto di fornitura integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati. In tal caso alla domanda e’ allegata, oltre a quanto previsto dal comma 5, con riferimento all’intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo dal momento del riconoscimento della prenotazione dell’incentivo da parte del GSE;
c) presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Nel caso di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione di cui al presente comma, lo stesso GSE procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all’incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo. L’atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE, costituisce impegno all’erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle condizioni di cui al presente decreto. In particolare, ove espressamente previsto nel contratto di cui alla lettera b), la Pubblica Amministrazione richiedente puo’ chiedere che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilita’ circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richiesta. Alla procedura d’accesso di cui al presente comma, e’ riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore al 50% di quanto previsto all’art. 1, comma 3, e, a tal fine, il GSE accetta le domande presentate secondo tale modalita’ fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento di tale contingente di spesa, provvedendo a dare evidenza sul proprio sito internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.
5. Nei casi di cui al comma 4, la scheda-domanda e’ firmata dal soggetto responsabile e contiene l’impegno ad eseguire o affidare i lavori nei termini temporali previsti dal contratto o dal provvedimento o altro atto amministrativo di cui al comma 4 stesso. In particolare, a pena di decadenza al diritto alla prenotazione dell’incentivo, il soggetto responsabile:
a) nei casi in cui al comma 4, lettera a), a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell’intervento previsto:
i. entro 180 giorni presenta la documentazione attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
ii. entro 240 giorni, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ che attesti l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’intervento previsto;
iii. entro 18 mesi, ovvero entro 36 mesi nel caso degli interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettera e), presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell’intervento previsto.
b) nei casi in cui al comma 4, lettere b) o c), a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell’intervento previsto:
i. entro 60 giorni, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ che attesti l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’intervento previsto;
ii. entro 12 mesi, ovvero entro 24 mesi nel caso degli interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettera e), presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell’intervento previsto.
6. La domanda di cui al comma 1 indica in modo chiaro il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile consuntivata per la realizzazione dell’intervento ed e’ firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, ove richiesto, da copia di un documento di identita’ in corso di validita’ dello stesso.
7. Il soggetto responsabile, attraverso la scheda-domanda, fornisce informazioni su uno o piu’ dei seguenti documenti, che potranno essere richiesti dal GSE anche in formato cartaceo o elettronico, in base a quanto richiesto per ciascun tipo di intervento dagli Allegati I e II e secondo le modalita’ applicative di cui all’art. 8, comma 2:
a) attestato di prestazione energetica, ove previsto ai sensi dell’art. 15, comma 1, redatto secondo quanto definito nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero attestati di certificazione redatti in conformita’ a procedure e sistemi di certificazione nazionali, o di regioni e province autonome ove presenti;
b) diagnosi energetica, ove prevista ai sensi dell’art. 15, comma 1;
c) schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate, come fornite dal produttore, dalle quali risulti il rispetto dei requisiti tecnici prescritti, qualora non siano ricompresi nel Catalogo;
d) per interventi non ricompresi nel Catalogo, asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto dimensionamento del generatore di calore nonche’ la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti tecnici e prestazionali indicati negli Allegati del presente decreto. Per gli interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), tale asseverazione puo’ essere compresa nell’ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformita’ al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Nel caso di interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere da a) a e), con potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW o superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati, non ricompresi nel Catalogo, l’asseverazione puo’ essere sostituita da una dichiarazione del soggetto responsabile, corredata da una certificazione dei produttori degli elementi impiegati, che attesti il rispetto dei requisiti minimi, relativi allo specifico intervento, come descritti negli Allegati al presente decreto;
e) fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta d’incentivazione e relative ricevute di bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento, dai quali risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico e’ effettuato. La somma degli importi corrisponde alla spesa totale consuntivata, come indicata nella domanda di ammissione di cui al comma 1. L’indicazione, nella ricevuta di versamento, di riferimenti riguardanti disposizioni normative inerenti altri incentivi statali, determina l’improcedibilita’ della richiesta. Relativamente a spese sostenute in un unico pagamento e fino a un importo massimo di 5.000 euro, alternativamente alle succitate modalita’, al fine di documentare le medesime spese e’ possibile presentare ricevute attestanti l’avvenuto pagamento con carta di credito;
f) per le sole amministrazioni pubbliche, fatture attestanti le spese sostenute e gli eventuali bonifici e mandati di pagamento disponibili al momento della presentazione della domanda al GSE, unitamente ad un prospetto riportante le scadenze di pagamento successive alla data di presentazione della richiesta di concessione dell’incentivo. Relativamente a spese sostenute in un unico pagamento e fino a un importo massimo di 5.000 euro, alternativamente alle succitate modalita’, al fine di documentare le medesime spese e’ possibile presentare ricevute attestanti l’avvenuto pagamento con carta di credito;
g) delega firmata dal soggetto responsabile nel caso in cui il soggetto responsabile acceda alla procedura di incentivazione attraverso proprio delegato;
h) ove il soggetto responsabile sia una ESCO che realizza gli interventi di cui all’art. 4 presso edifici non di sua proprieta’, copia dell’accordo contrattuale recante l’eventuale avvenuto finanziamento tramite terzi. Tale accordo contrattuale deve contenere l’indicazione dettagliata delle spese sostenute dalla ESCO con specifico riferimento alla realizzazione dell’intervento, ripartite per tipologia di spesa in coerenza con l’art. 5, specificando l’aliquota IVA applicata, e distinte dai servizi erogati e dall’utile d’impresa e da eventuali altre spese non ammissibili;
i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di non incorrere nel divieto di cumulo di cui all’art. 12, comma 1, del presente decreto. Nell’ambito di tale dichiarazione sostitutiva, il soggetto responsabile e’ tenuto altresi’ a dichiarare, con riferimento all’intervento per cui e’ richiesta la concessione dell’incentivo, eventuali incentivi aggiuntivi percepiti, a impegnarsi, anche in nome e per conto del soggetto ammesso, a non richiedere o percepire, successivamente alla sottoscrizione della scheda-contratto, alcun ulteriore incentivo non cumulabile con quelli di cui e’ beneficiario e a rendersi disponibile ai controlli di cui all’art. 14;
j) ottenimento del titolo autorizzativo, ove previsto;
k) dichiarazione di conformita’ dell’impianto, ove prevista, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, redatta da un installatore avente i requisiti professionali di cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011;
l) certificato del corretto smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione e smaltimento, ove previsto;
m) per gli interventi di cui all’art. 4, comma 2, lettera b) che impieghino apparecchi non ricompresi nel Catalogo, certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell’applicazione del fattore premiante, distinto per tipologia installata, ove previsto.
8. I dati inseriti nella scheda-domanda di cui al comma 1 sono sottoposti ad una prima verifica, in forma automatica, di rispondenza ai requisiti minimi per gli interventi, specificati negli allegati al presente decreto, e di congruita’ dei costi dell’intervento. La scheda-domanda e’ firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Per gli apparecchi ricompresi nel Catalogo, la sopra indicata verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto si intende superata positivamente. In caso di esito negativo di tale verifica, la domanda e’ respinta, dando comunicazione delle motivazioni al soggetto responsabile. In ogni caso resta ferma, anche nella fase di istruttoria tecnico-amministrativa ai fini della qualifica dell’intervento, la possibilita’ di esecuzione delle verifiche di cui all’art. 14.
9. Nell’ambito della richiesta di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, e’ resa disponibile al soggetto responsabile la scheda-contratto. Il soggetto responsabile prende visione delle condizioni contenute nella scheda-contratto e, previa accettazione informatica della stessa, accede al regime incentivante. Il soggetto responsabile ottiene copia informatica della scheda-contratto contenente il codice identificativo dell’intervento effettuato, utile per i successivi contatti con il GSE.
10. L’incentivo di cui all’art. 7 e’ corrisposto dal GSE secondo le modalita’ e tempistiche stabilite nelle regole applicative di cui all’art. 8, comma 2 e richiamate nella scheda-contratto di cui al comma 9.

Art. 7
Ammontare e durata dell’incentivo

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, gli interventi di cui all’art. 4 sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella A, secondo le modalita’ di cui agli Allegati al presente decreto.
2. Nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia non superiore a € 5.000 il GSE corrisponde l’incentivo in un’unica rata.
3. Nel rispetto dei principi di cumulabilita’ di cui all’art. 12, l’ammontare dell’incentivo erogato al soggetto responsabile ai sensi del presente decreto non puo’ eccedere, in nessun caso, il 65% delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettere e) ed f) e deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, applicabile ai soggetti ammessi di cui all’art. 3.

(Tabelle in allegato a fondo articolo)

Art. 8
Adempimenti a carico del GSE

1. Il GSE e’ responsabile dell’attuazione e della gestione del sistema di incentivazione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. Il GSE provvede all’assegnazione, all’erogazione, alla revoca degli incentivi secondo modalita’ e tempistiche specificate in apposite regole applicative, emanate entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
3. Il GSE cura l’effettuazione delle verifiche ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 14. Nell’esecuzione di questa attivita’ i funzionari del GSE, o i soggetti da questo preposti, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale.
4. Il GSE, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di facilitare la conoscenza dei consumatori sui prodotti ad alta efficienza presenti sul mercato e rispondenti ai requisiti tecnici richiesti per l’accesso agli incentivi, pubblica sul proprio sito e aggiorna semestralmente, anche in considerazione dell’evoluzione della normativa tecnica di settore e/o dei requisiti richiesti per l’accesso, il Catalogo degli apparecchi idonei, finalizzati per installazioni ad uso domestico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita’ di trattamento e tutela del libero mercato dei prodotti. I produttori di apparecchi e tecnologie possono presentare al GSE richiesta di iscrizione dei propri prodotti al Catalogo, secondo modalita’ e tempistiche definite dallo stesso nelle regole applicative di cui al comma 2. Accedono al Catalogo suddetto solo gli apparecchi per i quali sia verificata positivamente, sulla base della documentazione fornita dal produttore, la rispondenza ai requisiti tecnici di cui agli Allegati al presente decreto. Resta fermo il valore esemplificativo e non esaustivo del Catalogo con riguardo ai prodotti in possesso dei requisiti tecnici richiesti.
5. Il GSE, al fine di agevolare l’accesso al regime incentivante, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sottopone all’approvazione del Ministero dello sviluppo economico, specifiche modalita’ applicative, in coerenza con gli standard gia’ utilizzati in fattispecie analoghe, per favorire la cessione del credito e il mandato irrevocabile all’incasso da parte del soggetto beneficiario dell’incentivo.
6. Il GSE aggiorna con continuita’ sul Portaltermico, il contatore riportante l’impegno di spesa annua cumulata raggiunta per l’erogazione degli incentivi di cui al presente decreto.
7. Il GSE, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, fornisce all’Autorita’ per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico gli elementi per l’aggiornamento della scheda-contratto di cui all’art. 28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 28/2011, prevedendo la prima rata di pagamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di attivazione del contratto di cui all’art. 6, comma 9.
8. Il GSE predispone la relazione annuale sul funzionamento del sistema incentivante secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 2, segnalando eventuali misure per il miglioramento dell’efficacia dello strumento di incentivazione nell’ambito degli aggiornamenti previsti all’art. 1, comma 2.
9. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui ai commi precedenti e per la completa attuazione del presente decreto, il GSE puo’ avvalersi, oltre che delle societa’ da esso controllate, anche di altre societa’ e/o enti di comprovata esperienza.
10. Il GSE, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, predispone, anche in collaborazione con il CTI le modalita’ e le tempistiche per la trasmissione telematica dei dati relativi all’energia termica prodotta per gli interventi di cui all’art. 4, comma 2, lettere a) e b) nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW, per gli interventi di cui al comma 2, lettere c) nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m², nonche’ nei casi di cui all’art. 4, comma 9.
11. Il GSE, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, predispone, anche in collaborazione con il CTI, le linee guida per l’installazione di contatori termici per la contabilizzazione dell’energia termica prodotta. Le suddette linee guida saranno impiegate ai fini dell’applicazione di un sistema di contabilizzazione del calore nelle successive revisioni del presente decreto, come previste all’art. 1, comma 2.

Art. 9 
Adempimenti a carico dell’Unita’ Tecnica per l’Efficienza Energetica
dell’Enea

1. L’ENEA in qualita’ di organismo tecnico, e a supporto del GSE, puo’:
a) partecipare all’esecuzione delle verifiche per le attivita’ tecnico-amministrative relative all’art. 14, comma 1;
b) svolgere parte dei controlli in situ, o ispezioni, mirati e a campione come previsto dall’art. 14, comma 1.

Art. 10
Adempimenti a carico del soggetto responsabile

1. Ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE, nonche’ ai fini dell’accertamento da parte delle autorita’ competenti, il soggetto responsabile che presenta richiesta di incentivo conserva, per tutta la durata dell’incentivo stesso e per i 5 anni successivi all’anno di corresponsione, da parte del GSE, dell’ultima rata dell’incentivo concesso, garantendone la corretta conservazione al fine del riscontro, gli originali dei documenti di cui all’art. 6, comma 7, di quelli previsti negli allegati al presente decreto, nonche’ le fatture attestanti le spese effettivamente sostenute e le relative ricevute dei bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento o dei pagamenti con carta di credito, comprese quelle per l’acquisto delle biomasse finalizzate all’alimentazione degli impianti incentivati, nonche’ tutta la ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti per l’accesso ai benefici di cui al presente decreto. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese puo’ essere costituita da altra idonea documentazione.

Art. 11 
Adempimenti dell’Autorita’ per l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico

1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Autorita’ per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico aggiorna, su proposta del GSE, il contratto tipo di cui all’art. 28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 28/2011.
2. Al fine di ottimizzare la raccolta delle risorse destinate alla copertura dei costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attivita’ di cui al presente decreto, l’Autorita’ per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, a seguito della trasmissione da parte del GSE della rendicontazione dei costi sostenuti per la gestione delle attivita’ ivi attribuite, provvede tempestivamente alla compensazione dei costi sostenuti dallo stesso GSE, non gia’ coperti dalle entrate previste all’art. 17.

Art. 12
Cumulabilita’

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l’ammontare complessivo dell’incentivo concesso, per interventi di cui al presente decreto, alle imprese che ne facciano richiesta, ad eccezione delle ESCO che operano per conto di pubbliche amministrazioni o soggetti privati, deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.
3. Limitatamente agli edifici di proprieta’ della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, in deroga a quanto previsto al comma 1, fermo restando quanto previsto all’art. 7, comma 3, gli incentivi di cui al di cui al presente decreto sono cumulabili con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali.

Art. 13
Monitoraggio e relazioni

1. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia termica da fonte rinnovabile e di efficienza energetica di cui all’art. 1, comma 1, il GSE aggiorna con continuita’ sul proprio sito:
a) i dati relativi alle richieste formali di incentivo depositate, ripartiti per tipologia di intervento, comprensivi dei relativi dettagli tecnici significativi e dei dati statistici aggregati a livello nazionale;
b) il valore annuo di spesa per incentivi e il valore dei costi degli incentivi, sia per singola tipologia di intervento che cumulati.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il GSE, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle Regioni, una relazione sul funzionamento del sistema incentivante di cui al presente decreto. La relazione contiene, fra l’altro, informazioni sul numero delle domande pervenute, numero degli interventi realizzati, valore degli investimenti realizzati, entita’ degli incentivi erogati, risparmi di energia primaria realizzati, energia termica rinnovabile prodotta attraverso gli interventi, emissioni di gas serra evitate, nonche’ l’entita’ e gli esiti dei controlli effettuati, distinti per tipologia d’intervento e regione.
3. In attuazione dell’art. 40, comma 7 del decreto legislativo n. 28/2011, il GSE in collaborazione con l’ENEA, sottopone all’approvazione del Ministero dello sviluppo economico uno specifico programma biennale di monitoraggio concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di calore, nonche’ lo stato e le prospettive delle tecnologie rilevanti in materia di efficienza energetica, con riguardo particolare alla disponibilita’ di nuove opzioni tecnologiche, ai costi commerciali attesi nel medio e lungo periodo di tali sistemi innovativi e al potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili termiche e di efficienza energetica. Il consuntivo delle attivita’ e dei costi sostenuti e’ approvato dal Ministero dello sviluppo economico e trasmesso all’Autorita’ per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ai fini dell’applicazione dell’art. 40, comma 8, del decreto legislativo n. 28/2011, e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 14
Verifiche, controlli e sanzioni

1. Il GSE cura l’effettuazione delle verifiche sugli interventi incentivati per il tramite sia di controlli documentali sia di controlli in situ, o sopralluoghi, al fine di accertarne la regolarita’ di realizzazione, il funzionamento e la sussistenza o la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi rilasciati ai sensi della normativa vigente, sulla base di un programma annuale, di cui fornisce comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Le verifiche possono essere effettuate a campione, per un totale non inferiore all’1 per cento delle richieste approvate nell’anno precedente, anche durante la fase di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al riconoscimento degli incentivi e comunque entro i 5 anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi. Per lo svolgimento delle verifiche il GSE puo’ avvalersi, oltre che delle societa’ da esso controllate, anche di altre societa’ e/o enti di comprovata esperienza, tra cui l’ENEA. Tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l’ottenimento degli incentivi deve essere conservata per il periodo di erogazione degli incentivi e per i 5 anni successivi.
2. Nell’ambito di tali verifiche i soggetti responsabili degli interventi devono adottare tutti i provvedimenti necessari affinche’ le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia, anche nel caso di ESCO. Il soggetto responsabile e’ altresi’ obbligato ad inviare preliminarmente all’effettuazione dei sopralluoghi, qualora richiesto dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attivita’.
3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui al comma 1 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza degli incentivi nonche’ il recupero delle somme gia’ erogate, provvedendo, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, a segnalare le istruttorie all’Autorita’ per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, ai fini dell’irrogazione delle eventuali sanzioni. Qualora il GSE rilevi comunque violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell’esatta quantificazione degli incentivi, dispone le prescrizioni piu’ opportune ovvero ridetermina l’incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito della verifica e alla normativa applicabile, recuperando le somme indebitamente erogate.
4. Al fine di garantire un efficace controllo del divieto di cumulo di cui all’art. 12, per gli interventi di cui all’art. 4, comma 2, l’ENEA e l’Agenzia delle Entrate mettono a disposizione del GSE, su richiesta, informazioni puntuali su specifici nominativi di soggetti ammessi e/o responsabili di interventi ai sensi del presente decreto. Il GSE, su richiesta di ENEA o dell’Agenzia delle Entrate, comunica i nominativi dei beneficiari e i dati relativi all’intervento incentivato.

Art. 15
Diagnosi e certificazione energetica

1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) ed e), le richieste di incentivo sono corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da attestato di prestazione energetica successiva. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all’art. 4, comma 1, lettere da b) a d) e comma 2, lettere da a) a d), quando l’intervento stesso e’ realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW, le richieste di incentivo sono corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da attestato di prestazione energetica successivo. La diagnosi e la certificazione energetica dell’edificio non sono richieste per installazioni di collettori solari termici abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e ad impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.
2. L’attestato di prestazione energetica degli edifici e’ redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove presenti.
3. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche o dalla ESCO che esegue l’intervento per suo conto, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, per l’esecuzione della diagnosi e la redazione dell’attestato di prestazione energetica per gli adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto indicato all’Allegato I, sono incentivate nella misura del cento per cento della spesa.
4. Le spese sostenute dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) e commi 2 e 3, nonche’ dalle cooperative di abitanti e dalle cooperative sociali, per l’esecuzione della diagnosi e la redazione dell’attestato di prestazione energetica per gli adempimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto indicato all’Allegato I, sono incentivate nella misura del cinquanta per cento della spesa.
5. L’incentivo di cui ai commi 3 e 4 non concorre alla determinazione dell’incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile.

Art. 16
Misure di accompagnamento

1. Il GSE promuove la conoscenza delle opportunita’ offerte dal presente decreto e mette a disposizione dei soggetti destinatari degli incentivi di cui al presente decreto, in coordinamento con le regioni, gli enti locali per il tramite dell’ANCI e con la Consip S.p.A., gli strumenti utili a promuovere l’effettuazione degli interventi di riqualificazione energetica.
2. Nell’ambito del programma triennale di informazione e formazione di cui all’art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 102/2014, l’ENEA dedica una specifica sezione alla promozione degli incentivi concessi dal presente decreto con particolare riferimento alle opportunita’ per la pubblica amministrazione, per i cittadini e per le imprese.
3. Le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del presente decreto, eventualmente concorrendo anche al finanziamento delle spese per la quota non sostenuta dagli incentivi statali, secondo criteri di priorita’ per interventi integrati di efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile nell’edilizia pubblica e per la riqualificazione dell’edilizia sociale.

Art. 17 
Corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento
delle attivita’ di cui al presente decreto

1. Ai fini della copertura delle attivita’ svolte dal GSE in merito ai dati e alle informazioni fornite dai soggetti responsabili nonche’ ai controlli sugli interventi e in generale a tutte le attivita’ gestionali, amministrative, di verifica e controllo finalizzate all’erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, il soggetto responsabile e’ tenuto a corrispondere un corrispettivo pari all’1 per cento del valore del contributo totale spettante al medesimo soggetto, trattenuto come somma a valere sulle rate annuali cui ha diritto il soggetto responsabile dell’intervento, con un massimale pari a 150 €.

Art. 18
Disposizioni finali

1. Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono soggette alla disciplina prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012 recante «Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni».
2. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, laddove necessario, aggiorna con proprio provvedimento gli allegati al presente decreto.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2016

Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi

Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

CEI 11-27

I “controlli funzionali” secondo la Norma CEI 11-27 IV edizione

La Norma CEI 11-27 disciplina le operazioni e le attività di lavoro sugli impianti elettrici eserciti a qualunque livello di tensione. In particolare “fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività̀ sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”, prescrizioni che “si applicano alle procedure di esercizio, di lavoro e di manutenzione” (Art. 1 “Campo di applicazione”).
La quarta edizione della Norma CEI 11-27, entrata in vigore in via definitiva a Febbraio 2015, dedica ampio spazio ai cosiddetti “controlli funzionali”, che vengono trattati nell’articolo 5.3 nell’ambito della sezione 5 “Procedure per l’esercizio”.

Per controllo funzionale, nel campo di applicazione della Norma CEI 11-27, si intende qualunque operazione o insieme di operazioni volti ad accertare le condizioni di sicurezza per le apparecchiature e per le persone nonché la correttezza dei parametri di esercizio in relazione al funzionamento dell’impianto elettrico. Pertanto, nella categoria “controlli funzionali” rientrano:
Misure (Art. 5.3.1)
Prove (Art. 5.3.2)
Verifiche o ispezioni (Art. 5.3.3)
Queste attività, per loro natura, sono prevalentemente svolte in presenza di rischio elettrico e quindi richiedono le opportune procedure e misure di prevenzione e protezione contro il rischio di contatto elettrico accidentale o di innesco di arco elettrico.
Le premesse comuni per l’esecuzione misure prove e verifiche sono:
– il personale incaricato deve avere la necessaria competenza in termini di esperienza, formazione e informazione in modo da poter valutare e/o riconoscere i rischi connessi alla specifica attività: è chiaro che questo profilo corrisponde alle qualifiche di Persona Esperta (PES) o Persona Avvertita (PAV) in ambito elettrico (1).
– Le operazioni correlate a tali attività possono configurarsi come lavori sotto tensione (ricordiamo che nell’ambito della CEI 11-27 sono previsti solo lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I in conformità a quanto previsto dall’art. 82 del D. Lgs. 81) quando l’operatore va intenzionalmente a contatto con le parti attive (2), per esempio per posizionare i puntali di uno strumento di misura: in alcuni casi è richiesta l’attestazione di idoneità allo svolgimento di questo tipo di lavori.
– Tutti gli strumenti e gli accessori impiegati devono essere conformi alle relative norme di prodotto specifiche, in particolare alla serie di norme CEI EN 61557.

(1)PES PAV
Gli acronimi PES e PAV sono ormai molto noti e si riferiscono alle qualifiche di Persona Esperta e Persona Avvertita in ambito elettrico e sono definiti nella norma CEI 11-27. Le qualifiche PES e/o PAV devono essere attribuite dal datore di lavoro, che deve valutare il proprio personale; i requisiti che PES e PAV devono possedere hanno prevalentemente a che fare con la valutazione e la gestione del rischio elettrico. E’ evidente che il grado di istruzione e formazione è un aspetto di primaria importanza; questo deve essere poi supportato dall’esperienza e dalla perizia tecnica dell’operatore. La figura di PES si distingue poiché e chiamata a saper valutare e gestire in completa autonomia il rischio elettrico presente sul luogo di lavoro e a comunicare le opportune istruzioni a eventuali collaboratori con minore esperienza (per es. PAV). Si richiamano le definizioni riportate nella norma CEI 11-27:
“3.2.5 Persona esperta in ambito elettrico (PES): Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.”
“3.2.6 Persona avvertita in ambito elettrico (PAV): Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.”

(2)DLgs 81/08
L’esecuzione dei lavori elettrici sotto tensione in Italia è regolamentata dall’articolo 82 Comma 1 del D.Lgs. 81/08, “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”, che viene qui richiamato:

“E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.
b) per sistemi di categoria 0 e I purché́ l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività̀ secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purché̀:
– i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro;
– l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi
della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività̀.”
La norma CEI 11-27 si applica per quanto indicato alle lettere a) e b) per i sistemi di categoria 0 e I in essa sono contenute le indicazioni circa procedure, DPI e requisiti professionali per l’idoneità a svolgere questo tipo di lavori.
La normativa tecnica specifica per i lavori sotto tensione su sistemi di categoria II e III è la CEI 11-15.

Vediamo ora cosa prevede la norma nei diversi casi:

Misure
Per misura si intende qualunque operazione finalizzata al rilievo dei dati fisici propri dell’impianto elettrico. E’ chiaro che una norma come la CEI 11-27 ponga l’accento su quelle operazioni che implicano la presenza di rischio elettrico focalizzando le procedure necessarie per misure che richiedono l’inserzione diretta su parti attive in tensione (es. rilevazione di presenza tensione) rispetto ad altre comuni misure come la rilevazione della corrente mediante pinza.
La normativa puntualizza quattro casi ben precisi: la formalizzazione può risultare leggermente stucchevole, ma ha sicuramente due aspetti estremamente interessanti:
– i casi sono distinti in funzione del reale rischio a cui l’operatore può essere esposto, semplificando molto l’operatività in quelli più favorevoli (soprattutto in termini di adozione di DPI);
– la trattazione evidenzia come la valutazione dei rischi sia un processo vivo e dinamico, non si esaurisca in asettici documenti e procedure e coinvolga sempre, in ultima istanza, anche l’operatore che può e deve valutare le effettive condizioni di sicurezza sul campo, che possono essere estremamente variabili.

caso-A

Caso A: Se la misura a contatto è eseguita su sistemi che garantiscono il grado di protezione IBXXB (impossibilità di accesso con il dito) (3) e i puntali impiegati consentono di mantenere tale grado di protezione anche durante l’esecuzione della misura questa può essere effettuata da PES o PAV senza attestazione di idoneità e senza adozione di alcun DPI specifico per il rischio elettrico. Possibile? Sì, perché bisogna ricordare che qualunque misura di protezione per lavori in presenza di rischio elettrico è finalizzata essenzialmente a evitare:
– contatti accidentali con parti attive pericolose e quindi lo shock elettrico;
– corto circuiti accidentali e quindi l’innesco di archi elettrici.
In questo caso, anche in caso di errore o di accidente, l’operatore non può in alcun modo entrare in contatto con parti attive ed è garantita una sorta di “doppio isolamento” anche in assenza di DPI; il primo isolamento è rappresentato dal puntale e dal suo paramano, il secondo dall’accoppiamento componente-puntale che garantisce in ogni condizione che l’operatore non possa accedere con un dito alle parti attive. Non sussiste quindi il rischio di contatto accidentale e non sono richiesti i guanti isolanti.
Inoltre i puntali, per poter garantire il mantenimento del grado di protezione IPXXB , devono avere terminali metallici di dimensioni estremamente contenute, tali da rendere impossibile che, anche se interposte tra parti a potenziale diverso, le distanze di isolamento ne risultino compromesse con il conseguente innesco di un arco elettrico. Se ne conclude che anche i DPI specifici per la protezione contro l’arco, elmetto con visiera e vestiario, non sono necessari.
In fondo non sussistendo il pericolo di contatto accidentale o di corto circuito accidentale questo tipo di misura non è equiparabile a livello di rischio a un lavoro elettrico sotto tensione a contatto e per questo la Norma non richiede l’attestazione di Idoneità per l’operatore.

caso-B1

Caso B: Se la misura è eseguita su parti attive con grado di protezione inferiore a IPPXXB o i puntali alterano il grado di protezione del sistema rendendolo inferiore a IPXXB, essa può essere effettuata solo da PES o PAV idonee allo svolgimento di lavori sotto tensione indossando i guanti dielettrici.
Questo perché è presente rischio di contatto diretto accidentale sulle parti attive oggetto del lavoro, cioè su cui l’operatore va intenzionalmente con i puntali. Non sussiste invece il rischio di innesco di arco elettrico poiché l’isolamento è garantito da:
– i puntali, nel caso in cui le parti attive abbiano grado di protezione inferiore a IPXXB (caso in figura)
– dalle protezioni dei componenti dell’impianto nel caso i cui i puntali non garantiscano il mantenimento del grado di protezione IPXXB durante l’esecuzione della misura.
L’attestazione dell’idoneità è necessaria poiché si configura la condizione che definisce un lavoro sotto tensione a contatto e cioè “gli operatori vengono a contatto con parti attive in tensione sia con parti del loro corpo che con attrezzi, equipaggiamenti o dispositivi che vengono maneggiati” (Art. 6.3.1.2, aggiungiamo intenzionalmente)

caso-C

Caso C: Se la misura viene eseguita su parti attive protette IPXXB, ma con presenza di parti attive prossime, se la forma e le dimensioni del terminale metallico dei puntali sono trascurabili rispetto alle distanze di isolamento tra parti a potenziale diverso, questa può essere effettuata da PES o PAV senza attestazione di idoneità indossando i guanti isolanti. I guanti in questo caso servono come protezione nei confronti delle parti attive prossime e non per quelle su cui si lavora. Proprio perché il contatto accidentale può avvenire su parti attive prossime, non coinvolte nel lavoro specifico, il rischio è quello proprio di un lavoro in prossimità e per questo l’attestazione di idoneità a svolgere lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I non è richiesta.

caso-D1

Caso D: Se la misura viene fatta su sistemi con grado di protezione inferiore a IPXXB e la forme e le dimensioni dei puntali sono tali da poter compromettere le distanze di isolamento, con conseguente possibile innesco di arco elettrico, l’operatore esegue un’attività che, a livello di rischio, si configura esattamente come un lavoro sotto tensione a contatto. Pertanto le procedure applicabile sono riferite a questi specifici lavori: l’operatore dovrà essere idoneo a svolgere lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I e dovrà indossare tutti i DPI specifici (Elmetto con visiera, guanti e vestiario resistente all’arco).

(3)Gradi di protezione
La norma CEI EN 60529 definisce i gradi di protezione degli involucri per uso elettrico. Tali codici sono caratterizzati dalla sigla IP seguita da due cifre di cui la prima identifica la penetrabilità da parte di corpi solidi, mentre la seconda indica la penetrabilità dell’acqua. Siamo abituati a valutare codici tipo IP44, IP66, ecc., che indicano la prestazione dell’involucro in termini di tenuta all’ingresso di agenti estranei potenzialmente dannosi per il corretto funzionamento delle apparecchiature contenute. Esistono però altri codici convenzionali; alcuni, in particolare, hanno a che fare con la sicurezza delle persone e la possibilità di accesso di attrezzi o parti del corpo. Questi codici non hanno lo scopo di quantificare la tenuta ad agenti fisici e quindi le abituali cifre sono sostituite con la lettera X. Viene infine messa un’ulteriore lettera in fondo al codice per definire il livello di protezione equivalente. Avremo quindi:
IPXXA: protezione contro l’accesso della mano (equivalente corpo solido con diametro 50 mm)
IPXXB: protezione contro l’accesso del dito (equivalente corpo solido con diametro 12 mm)
IPXXC: protezione contro l’accesso di un attrezzo (equivalente corpo solido con diametro 2,5 mm)
IPXXD: protezione contro l’accesso di un filo (equivalente corpo solido con diametro 1 mm)

Prove
Le prove comprendono tutte le operazioni che prevedono il controllo dei parametri collegati al corretto esercizio dell’impianto (grandezze elettriche, temperatura, ecc.) incluso il funzionamento dei dispositivi di sicurezza e degli organi meccanici di manovra.
La norma ammette che durante l’esecuzione delle prove possa essere alterato lo stato dell’impianto, non solo mediante la rimozione di involucri e barriere, ma anche variando in modo temporaneo la taratura di dispositivi di protezione o disalimentando o alimentando temporaneamente parti dell’impianto.
Le prove possono essere eseguite:
– su sistemi fuori tensione; si devono seguire le procedure di lavoro fuori tensione, cioè sezionare le parti oggetto di lavoro da tutte le possibili fonti di alimentazione, assicurarsi contro le richiusure intempestive e , quando richiesto mettere a terra e in cortocircuito. Particolare attenzione deve essere fatta nel caso in cui sia necessario rimuovere dispositivi di messa a terra in cortocircuito altrimenti obbligatori.
– Su sistemi sotto tensione per la presenza della normale alimentazione: in questo caso vale quanto ampiamente descritto nel caso delle misure.
– Su sistemi alimentati con specifica sorgente di prova. In questo caso è necessario verificare con cura i sezionamenti, i provvedimenti contro le richiusure e le caratteristiche di isolamento dei punti di separazione tra alimentazione normale e alimentazione di prova per evitare che interferenze tra i due sistemi possano provocare danni alle apparecchiature e soprattutto pericolo per le persone.

Verifiche degli impianti (ispezione)
Le verifiche o ispezioni consistono in un insieme di operazioni volte ad accertare le condizioni di sicurezza degli impianti o in ogni caso i requisiti di conformità alle normative tecniche applicabili.
Sono comprese sia le verifiche iniziali, propedeutiche alla messa in servizio degli impianti, sia le verifiche periodiche che hanno lo scopo di accertare l’insorgere di difetti dovuti all’esercizio che possono compromettere il corretto funzionamento o i requisiti di sicurezza dell’impianto.
Le verifiche possono comprendere oltre a un esame a vista che può essere più o meno approfondito, misure e prove; vale quindi quanto esposto nei paragrafi precedenti.
Vale la pena sottolineare che la Norma richiede che le persone incaricate delle ispezioni siano PES o PAV con esperienza specifica in impianti simili all’oggetto di verifica e che le verifiche siano eseguite con riferimento agli schemi elettrici in conformità a quanto previsto dall’Art. 4.7 della stessa norma e alla legislazione applicabile (DM 37/08, D. Lgs. 81/08).

Conclusioni
Nella quarta edizione della Norma CEI 11-27 i controlli funzionali vengono trattati in modo decisamente più ampio ed esauriente rispetto alle precedenti edizioni. Le novità introdotte, soprattutto per quanto riguarda misure e prove, chiariscono alcuni aspetti decisivi per chi è chiamato a svolgere queste attività sugli impianti elettrici, da una parte semplificando l’operatività dall’altra aumentandone la responsabilità in ragione di un sempre maggiore coinvolgimento nel processo di valutazione del rischio.