Articoli

Planimetrie

Planimetrie: obbligatorio allegarle alla dichiarazione?

E’ obbligatorio per l’installatore allegare alla dichiarazione di conformità le planimetrie indicanti la disposizione delle apparecchiature elettriche? 

In nessun caso l’installatore è obbligato ad allegare le planimetrie alla dichiarazione di conformità: se il progetto è redatto dal responsabile tecnico di impresa installatrice (sotto i limiti dimensionali previsti dal DM 37/08 art. 5) gli elaborati planimetrici non sono necessari (DM 37/08 art. 7 comma 2):

Art. 7. Dichiarazione di conformita’

2. Nei casi in cui il progetto e’ redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico e’ costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.

Viceversa se il progetto è redatto da professionista iscritto a ordine o albo gli elaborati planimetrici sono da allegare al progetto, e non alla dichiarazione di conformità, quindi a carico del professionista, e non dell’installatore (Guida CEI 0-2 e DM 37/08 art.5):

Art. 5. Progettazione degli impianti

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonche’ una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

Dichiarazione di conformità

Checklist di prove da allegare alla dichiarazione di conformità

 Le verifiche iniziali sono argomento del capitolo 61 della Norma CEI 64-8 . Devono essere considerati esame a vista e prove. A titolo di esempio forniamo un elenco minimo di attività, ricavato dalla Norma, che può (e deve) essere ampliato a seconda delle esigenze.

Esame a vista
Art. 61.2.3 L’esame a vista deve riguardare le seguenti condizioni, per quanto applicabili:
a) metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (Capitolo 41);
b) metodi di protezione contro gli effetti termici (Capitolo 42, Sezione 527);
c) scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione (Capitolo 43, Sezioni 523 e 525);
d) scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione (Capitolo 53);
e) presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento o di comando (Sezione 536);
f) scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione idonei con riferimento alle influenze esterne (Sezione 422, Articolo 512.2, Sezione 522);
g) corretta identificazione dei conduttori di neutro e di protezione (Articolo 514.3);
h) dispositivi di comando unipolari connessi ai conduttori di fase (Sezione 537);
i) presenza di schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe (Articolo 514.5);
j) identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc. (Sezione 514);
k) idoneità delle connessioni dei conduttori (Sezione 526);
I) presenza ed adeguatezza dei conduttori di protezione, compresi i conduttori per il collegamento equipotenziale principale e supplementare (Capitolo 54);
m) agevole accessibilità dell’impianto per interventi operativi e di manutenzione (Sezioni 513 e 514).

Prove
Devono essere eseguite, per quanto applicabili, e preferibilmente nell’ordine indicato, le seguenti prove:
a) continuità dei conduttori (61.3.2);
b) resistenza di isolamento dell’impianto elettrico (61.3.3);
c) protezione mediante sistemi SELV e PELV o mediante separazione elettrica (61.3.4);
d) protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione (61.3.6);
e) protezione addizionale (61.3.7);
f) prova di polarità (61.3.8);
g) prova dell’ordine delle fasi (61.3.9)
h) prove di funzionamento (61.3.10);
i) caduta di tensione (61.3.11).

I riferimenti tra parentesi sono gli articoli della 64-8 che approfondiscono le varie voci.