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Efficienza Energetica

Quattro nuove Norme CEI in materia di efficienza energetica

Il CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, ha recentemente pubblicato quattro nuove norme in materia di efficienza energetica:

La Norma CEI UNI EN 16325 (CEI 315-9) Garanzie d’origine dell’energia – Garanzie d’origine dell’elettricità” specifica i requisiti per le garanzie d’origine dell’elettricità da tutte le fonti energetiche e ne stabilisce la terminologia e le definizioni, i requisiti per la registrazione, l’emanazione, il trasferimento e la cancellazione in linea con quanto indicato dalle direttive 2009/28/CE (Fonti rinnovabili – RED), 2012/27/CE (Efficienza energetica – EED) e 2009/72/CE (Mercato interno dell’elettricità – IEM). La norma definisce inoltre i metodi di misurazione e le procedure di audit. Il contenuto della norma può, con gli opportuni adattamenti, essere applicato per esempio al riscaldamento, al raffrescamento, o al gas (incluso il biogas).

La Norma CEI UNI EN 16247-5 (CEI 315-13) Diagnosi energetiche – Parte 5: Competenze dell’auditor energetico” definisce i requisiti di competenza di un auditor energetico e può essere utilizzata per definire schemi nazionali di qualificazione della figura dell’auditor energetico, oppure dalle organizzazioni al fine di nominare un auditor energetico competente, o infine per assicurare, applicandola insieme alle altre Parti della serie EN 16247, un processo di diagnosi energetica di buona qualità. Tale norma stabilisce inoltre che tutte le competenze richieste possono far capo a un unico auditor energetico oppure ad un gruppo di auditor energetici.

La Norma CEI UNI EN ISO/IEC 13273-1 (CEI 315-14) Efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili – Terminologia internazionale comune – Parte 1: Efficienza energetica” intende fornire supporto alle attività relative all’energia e all’efficienza energetica. I termini indicati sono stati selezionati in funzione della loro importanza e valenza trasversale. Tale norma si focalizza sui principi fondamentali e sui concetti della terminologia per l’efficienza energetica e la gestione dell’energia che sono di interesse per un elevato numero di Comitati Tecnici con lo scopo di migliorare la coerenza dei termini energetici.

La Norma CEI UNI EN ISO/IEC 13273-2 (CEI 315-15) Efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili – Parte 2: fonti energetiche rinnovabili” intende fornire supporto alle attività relative all’energia e alle fonti energetiche rinnovabili. La norma tratta concetti che appartengono al campo generale dell’energia e, all’interno di questo, ai concetti trasversali nel settore delle fonti energetiche rinnovabili.

Le Norme CEI del CT 315 sono disponibili presso tutti i punti vendita CEI e CEI Webstore per l’acquisto online, sia in versione cartacea sia elettronica. Le norme sono pubblicate in lingua inglese, eccetto la Norma CEI UNI EN 16247-5 (CEI 315-13) che presenta il testo bilingue (inglese – italiano).

Prestazione Energetica

Come calcolare l’indice di Prestazione Energetica

La Diagnosi energetica è fondamentale per ridurre i consumi energetici. E necessario individuare l’indice di Prestazione Energetica per valutare i processi produttivi.

La diagnosi energetica ha l’obiettivo di verificare lo stato di salute energetico di un’azienda, calcolare l’Indice di Prestazione Energetica per valutare quali interventi effettuare per ridurre i consumi di energia elettrica e gas.

La diagnosi energetica restituisce una fotografia istantanea di un edificio, effettuandola periodicamente è possibile valutare i cambiamenti e intervenire su anomalie e situazioni inefficienti.

La normativa richiede una diagnosi ogni 4 anni, o, in alternativa, un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE).

Per poter effettuare una buona diagnosi è necessario conoscere a fondo il processo produttivo di un’azienda. Solgen, una Energy Service Company certificata specializzata nella consulenza alle aziende che vogliono ridurre la spesa energetica, ha effettuato la diagnosi energetica degli stabilimenti di RCS.

L’attività di diagnosi dello stabilimento produttivo RCS di Roma, che produce una media di 140.000 copie giornaliere per il Corriere della Sera e per la Gazzetta dello Sport, è stata realizzata entrando nel cuore dell’attività produttiva, per trovare l’Indice di Prestazione Energetica (EnPI).

L’EnPI è un parametro fondamentale che fornisce il consumo specifico di ogni reparto, singola macchina, o dell’intero sito produttivo e consente di valutare se la soluzione tecnologia adottata sia la migliore tecnologia disponibile.

A seguito di un’analisi approfondita delle aree di attività, in questo caso formatura delle lastre di stampa e rotative, spedizione, e servizi accessori è stato possibile calcolare gli Indici di Prestazione Energetica, dividendo il consumo effettivo di energia elettrica e/o gas per i milioni di facciate stampate. In questo modo sono stati individuati gli EnPi relativi al consumo di energia elettrica per le singole attività produttive e per i servizi.

Solgen ha anche svolto la diagnosi della sede di Milano dove si trova principalmente la redazione. In questo caso gli Indici di Prestazione Energetica sono stati trovati dividendo il consumo energetico per i metri quadri di superficie utile. Si sono ottenute così indicazioni sull’efficienza dei sistemi di illuminazione degli uffici, riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda.

“Gli EnPI sono parametri fondamentali che permettono di capire il fabbisogno di energia per ogni singola fase del processo produttivo, possono essere confrontati con benchmark di settore per capire se il consumo energetico è eccessivo e quindi procedere con eventuali interventi” sottolinea Giuseppe Caruso, fondatore di Solgen. “In mancanza dei benchmark di settore possono comunque essere confrontati con i risultati di altri stabilimenti simili, piuttosto che con i risultati di una diagnosi successiva, prevista dalle normative ogni 4 anni.”

Impianti Elettrici

Installazione e dichiarazione di conformità impianti elettrici

L’oggetto del parere espresso il 1.6.2016, prot. 156625 dal Ministero dello sviluppo riguarda l’installazione degli impianti elettrici da parte di impresa comunitaria, con la differenza che si occupa della dichiarazione di conformità degli impianti.

I riferimenti normativi sono i DLgs 206/2007 e DLgs 15/2016, ma, con specifico riferimento all’attività di installazione degli impianti elettrici. Idecreto Min. dello Sviluppo economico, di concerto con il Min. dell’Ambiente, 22 gennaio 2008, n. 37*:

1) trova applicazione “con riguardo a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze, e ricompresi nell’ambito delle categorie elencate dal decreto e tra le quali sono per l’appunto presenti gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, gli impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere”;

2) trovano applicazione, per effetto dell’art. 5 del regolamento “gli interventi di installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti, con la sola esclusione di quelli adibiti al sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, debba essere redatto ad opera dell’impresa un progetto, mentre al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto”.

Per l’applicazione di cui al 2) l’impresa installatrice è tenuta** a rilasciare al committente una dichiarazione che attesti la conformità degli impianti realizzati alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Se l’impresa intende affidare queste attività ad un prestatore stabilito in altro Stato membro dell’Unione europea “è necessario che lo stesso prestatore, prima dell’effettuazione degli interventi richiestigli e tenendo conto dei tempi di istruttoria, invii alla Direzione generale. Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico, la dichiarazione preventiva di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206”, corredata dai prescritti documenti e dichiarazioni.

Il prestatore deve anche informare della sua prestazione l’ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata.

* Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, co. 13, lett. a) della L 248 2005, “riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

** Ai sensi dell’art. 7 del regolamento.

 

Info: (Olympus) Ministero Sviluppo Economico parere n.156625 1° giugno 2016

 

Planimetrie

Planimetrie: obbligatorio allegarle alla dichiarazione?

E’ obbligatorio per l’installatore allegare alla dichiarazione di conformità le planimetrie indicanti la disposizione delle apparecchiature elettriche? 

In nessun caso l’installatore è obbligato ad allegare le planimetrie alla dichiarazione di conformità: se il progetto è redatto dal responsabile tecnico di impresa installatrice (sotto i limiti dimensionali previsti dal DM 37/08 art. 5) gli elaborati planimetrici non sono necessari (DM 37/08 art. 7 comma 2):

Art. 7. Dichiarazione di conformita’

2. Nei casi in cui il progetto e’ redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico e’ costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.

Viceversa se il progetto è redatto da professionista iscritto a ordine o albo gli elaborati planimetrici sono da allegare al progetto, e non alla dichiarazione di conformità, quindi a carico del professionista, e non dell’installatore (Guida CEI 0-2 e DM 37/08 art.5):

Art. 5. Progettazione degli impianti

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonche’ una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

Certificazione Energetica

Certificazione energetica degli edifici: nasce la guida UNI

L’efficienza energetica è la strada da percorrere per ridurre le emissioni inquinanti e per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, la certificazione energetica degli edifici è la base per raggiungere tutto questo.

E’ stato pubblicato dall’UNI un dossier sulla “Certificazione energetica degli edifici” che punta a spiegare e far conoscete tutte le novità contenute nei 3 Decreti pubblicati il 26 luglio 2015 e che costituiscono il recepimento italiano della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici.

I tre Decreti “Requisiti Minimi”, “Linee Guida” e “Relazioni Tecniche”, definiscono esattamente tutti gli aspetti operativi in merito alle prestazioni energetiche dei nuovi edifici e quelli sottoposti a riqualificazione energetica. Inoltre vengono fornite tutte le indicazioni per redigere gli attestati di prestazione energetica (APE).

Tutte le novità sulla certificazione energetica

Nella guida vengono ovviamente trattate tutte le novità che hanno portati i decreti legislativi, approfondendo non solo la normativa tecnica nazionale, ma indicando anche i provvedimenti recepiti dalle singole regioni.

Per dare supporto a professionisti e progettisti sono presenti capitoli relativi ai servizi energetici, all’utilizza delle fonti rinnovabili…e ovviamente tutto ciò che riguarda il nuovo attestato di prestazione energetica, gliedifici a energia quasi zero.

I curatori della guida Roberto Nidasio – Project Leader Gruppo Consultivo Legge 90 e Commissione Tecnica 204 CTI e Giovanni Murano Project Leader Commissione Tecnica 201 CTI – Ente Federato UNI presentano anche tutta la storia legata al recepimento delle normative e tutti i passaggi dal recepimento italiano della Direttiva 2002/91/CE fino ai provvedimenti attuativi.

Gli autori segnalano che circa il 40% del consumo finale di energia deriva da case, uffici pubblici e privati, negozi e altre categorie di edifici. Nelle abitazioni civili, infatti, circa due terzi dei fabbisogni sono legat al riscaldamento e al comfort ambientale.

Migliorare l’efficienza degli edifici comporta tantissimi vantaggi sia come benefici diretti e quindi risparmio energetico e riduzione dei costi delle bollette sia come benefici indiretti che portano a uno sviluppo dell’economia e una ripresa del mercato interno.

Installazione Impianti

Impresa non installatrice: verifica requisiti in Camera di Commercio

Secondo il Decreto 37/08 le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione degli impianti solo all’interno delle loro pertinenze. Per il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali è necessario rivolgersi alla Camera di Commercio? 

I requisiti tecnico professionali devono essere sottoposti a verifica camerale, come chiarito nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 febbraio 2009 protocollo n. 0016985 (download parere in .pdf) che rispondendo ad una richiesta di chiarimento della Camera di commercio di Macerata dice:

Relativamente al quesito, in vigenza del D.M. 37/2008, concernente l’obbligatorietà o meno della denuncia da parte delle imprese non installatrici, enti e amministrazioni pubbliche, della costituzione di uffici tecnici interni, si fa presente che i commi 5 e 6 dell’art.3 del d.m.37/2008 stabiliscono quanto segue: “5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede í requisiti previsti all’art.4. 6. Le imprese, dí cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato dell’I I giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l’artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni“.
Premesso ciò, si ritiene pertanto che l’istituzione di un ufficio tecnico interno da parte delle imprese e/o organismi summenzionati sia soggetto, ai sensi del d.m. 37/2008, alla preventiva verifica camerale del possesso, da parte del responsabile tecnico, dei requisiti tecnico-professionali.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della documentazione occorre fare riferimento alla propria Camera di Commercio, in quanto le procedure sono differenti e in alcuni casi semplificate, rispetto alla procedura per le imprese installatrici.

 

Guida CEI

Pubblicata la nuova edizione della Guida CEI 64-50

E’ stata pubblicata nei giorni scorsi la nuova edizione della Guida CEI 64-50 Edilizia ad uso residenziale e terziario: Guida per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti di comunicazioni e impianti elettronici negli edifici – Criteri generali“, che sostituisce completamente la precedente edizione del 2007.

La Guida (importante riferimento, non solo per il professionista elettrico, ma anche per gli altri soggetti coinvolti nella progettazione dell’edificio)fornisce informazioni di carattere generale per la realizzazione degli impianti elettrici utilizzatori, per la predisposizione edile ed impiantistica degli impianti di comunicazione elettronica, elettronici (telefoni, trasmissione dati, TV, citofoni, bus), negli edifici destinati ad uso residenziale e terziario, con particolare riferimento alla loro integrazione nella struttura edile ed alla loro coesistenza con gli altri impianti tecnologici.

Ai fini della presente Guida per edifici ad uso residenziale si intendono quelli destinati ad abitazione civile e che contengano anche locali destinati ad altri usi (uffici, studi professionali, negozi, ecc.). Per edifici per uso terziario si intendono quelli destinati ad una specifica funzione o attività ad esempio uffici, attività commerciali, scuole, alberghi, depositi, impianti sportivi ed in genere a finalità di pubblica utilità.

Il documento è già disponibile su CEI webstore.

CEI 11-27

I “controlli funzionali” secondo la Norma CEI 11-27 IV edizione

La Norma CEI 11-27 disciplina le operazioni e le attività di lavoro sugli impianti elettrici eserciti a qualunque livello di tensione. In particolare “fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività̀ sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”, prescrizioni che “si applicano alle procedure di esercizio, di lavoro e di manutenzione” (Art. 1 “Campo di applicazione”).
La quarta edizione della Norma CEI 11-27, entrata in vigore in via definitiva a Febbraio 2015, dedica ampio spazio ai cosiddetti “controlli funzionali”, che vengono trattati nell’articolo 5.3 nell’ambito della sezione 5 “Procedure per l’esercizio”.

Per controllo funzionale, nel campo di applicazione della Norma CEI 11-27, si intende qualunque operazione o insieme di operazioni volti ad accertare le condizioni di sicurezza per le apparecchiature e per le persone nonché la correttezza dei parametri di esercizio in relazione al funzionamento dell’impianto elettrico. Pertanto, nella categoria “controlli funzionali” rientrano:
Misure (Art. 5.3.1)
Prove (Art. 5.3.2)
Verifiche o ispezioni (Art. 5.3.3)
Queste attività, per loro natura, sono prevalentemente svolte in presenza di rischio elettrico e quindi richiedono le opportune procedure e misure di prevenzione e protezione contro il rischio di contatto elettrico accidentale o di innesco di arco elettrico.
Le premesse comuni per l’esecuzione misure prove e verifiche sono:
– il personale incaricato deve avere la necessaria competenza in termini di esperienza, formazione e informazione in modo da poter valutare e/o riconoscere i rischi connessi alla specifica attività: è chiaro che questo profilo corrisponde alle qualifiche di Persona Esperta (PES) o Persona Avvertita (PAV) in ambito elettrico (1).
– Le operazioni correlate a tali attività possono configurarsi come lavori sotto tensione (ricordiamo che nell’ambito della CEI 11-27 sono previsti solo lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I in conformità a quanto previsto dall’art. 82 del D. Lgs. 81) quando l’operatore va intenzionalmente a contatto con le parti attive (2), per esempio per posizionare i puntali di uno strumento di misura: in alcuni casi è richiesta l’attestazione di idoneità allo svolgimento di questo tipo di lavori.
– Tutti gli strumenti e gli accessori impiegati devono essere conformi alle relative norme di prodotto specifiche, in particolare alla serie di norme CEI EN 61557.

(1)PES PAV
Gli acronimi PES e PAV sono ormai molto noti e si riferiscono alle qualifiche di Persona Esperta e Persona Avvertita in ambito elettrico e sono definiti nella norma CEI 11-27. Le qualifiche PES e/o PAV devono essere attribuite dal datore di lavoro, che deve valutare il proprio personale; i requisiti che PES e PAV devono possedere hanno prevalentemente a che fare con la valutazione e la gestione del rischio elettrico. E’ evidente che il grado di istruzione e formazione è un aspetto di primaria importanza; questo deve essere poi supportato dall’esperienza e dalla perizia tecnica dell’operatore. La figura di PES si distingue poiché e chiamata a saper valutare e gestire in completa autonomia il rischio elettrico presente sul luogo di lavoro e a comunicare le opportune istruzioni a eventuali collaboratori con minore esperienza (per es. PAV). Si richiamano le definizioni riportate nella norma CEI 11-27:
“3.2.5 Persona esperta in ambito elettrico (PES): Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.”
“3.2.6 Persona avvertita in ambito elettrico (PAV): Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.”

(2)DLgs 81/08
L’esecuzione dei lavori elettrici sotto tensione in Italia è regolamentata dall’articolo 82 Comma 1 del D.Lgs. 81/08, “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”, che viene qui richiamato:

“E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.
b) per sistemi di categoria 0 e I purché́ l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività̀ secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purché̀:
– i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro;
– l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi
della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività̀.”
La norma CEI 11-27 si applica per quanto indicato alle lettere a) e b) per i sistemi di categoria 0 e I in essa sono contenute le indicazioni circa procedure, DPI e requisiti professionali per l’idoneità a svolgere questo tipo di lavori.
La normativa tecnica specifica per i lavori sotto tensione su sistemi di categoria II e III è la CEI 11-15.

Vediamo ora cosa prevede la norma nei diversi casi:

Misure
Per misura si intende qualunque operazione finalizzata al rilievo dei dati fisici propri dell’impianto elettrico. E’ chiaro che una norma come la CEI 11-27 ponga l’accento su quelle operazioni che implicano la presenza di rischio elettrico focalizzando le procedure necessarie per misure che richiedono l’inserzione diretta su parti attive in tensione (es. rilevazione di presenza tensione) rispetto ad altre comuni misure come la rilevazione della corrente mediante pinza.
La normativa puntualizza quattro casi ben precisi: la formalizzazione può risultare leggermente stucchevole, ma ha sicuramente due aspetti estremamente interessanti:
– i casi sono distinti in funzione del reale rischio a cui l’operatore può essere esposto, semplificando molto l’operatività in quelli più favorevoli (soprattutto in termini di adozione di DPI);
– la trattazione evidenzia come la valutazione dei rischi sia un processo vivo e dinamico, non si esaurisca in asettici documenti e procedure e coinvolga sempre, in ultima istanza, anche l’operatore che può e deve valutare le effettive condizioni di sicurezza sul campo, che possono essere estremamente variabili.

caso-A

Caso A: Se la misura a contatto è eseguita su sistemi che garantiscono il grado di protezione IBXXB (impossibilità di accesso con il dito) (3) e i puntali impiegati consentono di mantenere tale grado di protezione anche durante l’esecuzione della misura questa può essere effettuata da PES o PAV senza attestazione di idoneità e senza adozione di alcun DPI specifico per il rischio elettrico. Possibile? Sì, perché bisogna ricordare che qualunque misura di protezione per lavori in presenza di rischio elettrico è finalizzata essenzialmente a evitare:
– contatti accidentali con parti attive pericolose e quindi lo shock elettrico;
– corto circuiti accidentali e quindi l’innesco di archi elettrici.
In questo caso, anche in caso di errore o di accidente, l’operatore non può in alcun modo entrare in contatto con parti attive ed è garantita una sorta di “doppio isolamento” anche in assenza di DPI; il primo isolamento è rappresentato dal puntale e dal suo paramano, il secondo dall’accoppiamento componente-puntale che garantisce in ogni condizione che l’operatore non possa accedere con un dito alle parti attive. Non sussiste quindi il rischio di contatto accidentale e non sono richiesti i guanti isolanti.
Inoltre i puntali, per poter garantire il mantenimento del grado di protezione IPXXB , devono avere terminali metallici di dimensioni estremamente contenute, tali da rendere impossibile che, anche se interposte tra parti a potenziale diverso, le distanze di isolamento ne risultino compromesse con il conseguente innesco di un arco elettrico. Se ne conclude che anche i DPI specifici per la protezione contro l’arco, elmetto con visiera e vestiario, non sono necessari.
In fondo non sussistendo il pericolo di contatto accidentale o di corto circuito accidentale questo tipo di misura non è equiparabile a livello di rischio a un lavoro elettrico sotto tensione a contatto e per questo la Norma non richiede l’attestazione di Idoneità per l’operatore.

caso-B1

Caso B: Se la misura è eseguita su parti attive con grado di protezione inferiore a IPPXXB o i puntali alterano il grado di protezione del sistema rendendolo inferiore a IPXXB, essa può essere effettuata solo da PES o PAV idonee allo svolgimento di lavori sotto tensione indossando i guanti dielettrici.
Questo perché è presente rischio di contatto diretto accidentale sulle parti attive oggetto del lavoro, cioè su cui l’operatore va intenzionalmente con i puntali. Non sussiste invece il rischio di innesco di arco elettrico poiché l’isolamento è garantito da:
– i puntali, nel caso in cui le parti attive abbiano grado di protezione inferiore a IPXXB (caso in figura)
– dalle protezioni dei componenti dell’impianto nel caso i cui i puntali non garantiscano il mantenimento del grado di protezione IPXXB durante l’esecuzione della misura.
L’attestazione dell’idoneità è necessaria poiché si configura la condizione che definisce un lavoro sotto tensione a contatto e cioè “gli operatori vengono a contatto con parti attive in tensione sia con parti del loro corpo che con attrezzi, equipaggiamenti o dispositivi che vengono maneggiati” (Art. 6.3.1.2, aggiungiamo intenzionalmente)

caso-C

Caso C: Se la misura viene eseguita su parti attive protette IPXXB, ma con presenza di parti attive prossime, se la forma e le dimensioni del terminale metallico dei puntali sono trascurabili rispetto alle distanze di isolamento tra parti a potenziale diverso, questa può essere effettuata da PES o PAV senza attestazione di idoneità indossando i guanti isolanti. I guanti in questo caso servono come protezione nei confronti delle parti attive prossime e non per quelle su cui si lavora. Proprio perché il contatto accidentale può avvenire su parti attive prossime, non coinvolte nel lavoro specifico, il rischio è quello proprio di un lavoro in prossimità e per questo l’attestazione di idoneità a svolgere lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I non è richiesta.

caso-D1

Caso D: Se la misura viene fatta su sistemi con grado di protezione inferiore a IPXXB e la forme e le dimensioni dei puntali sono tali da poter compromettere le distanze di isolamento, con conseguente possibile innesco di arco elettrico, l’operatore esegue un’attività che, a livello di rischio, si configura esattamente come un lavoro sotto tensione a contatto. Pertanto le procedure applicabile sono riferite a questi specifici lavori: l’operatore dovrà essere idoneo a svolgere lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I e dovrà indossare tutti i DPI specifici (Elmetto con visiera, guanti e vestiario resistente all’arco).

(3)Gradi di protezione
La norma CEI EN 60529 definisce i gradi di protezione degli involucri per uso elettrico. Tali codici sono caratterizzati dalla sigla IP seguita da due cifre di cui la prima identifica la penetrabilità da parte di corpi solidi, mentre la seconda indica la penetrabilità dell’acqua. Siamo abituati a valutare codici tipo IP44, IP66, ecc., che indicano la prestazione dell’involucro in termini di tenuta all’ingresso di agenti estranei potenzialmente dannosi per il corretto funzionamento delle apparecchiature contenute. Esistono però altri codici convenzionali; alcuni, in particolare, hanno a che fare con la sicurezza delle persone e la possibilità di accesso di attrezzi o parti del corpo. Questi codici non hanno lo scopo di quantificare la tenuta ad agenti fisici e quindi le abituali cifre sono sostituite con la lettera X. Viene infine messa un’ulteriore lettera in fondo al codice per definire il livello di protezione equivalente. Avremo quindi:
IPXXA: protezione contro l’accesso della mano (equivalente corpo solido con diametro 50 mm)
IPXXB: protezione contro l’accesso del dito (equivalente corpo solido con diametro 12 mm)
IPXXC: protezione contro l’accesso di un attrezzo (equivalente corpo solido con diametro 2,5 mm)
IPXXD: protezione contro l’accesso di un filo (equivalente corpo solido con diametro 1 mm)

Prove
Le prove comprendono tutte le operazioni che prevedono il controllo dei parametri collegati al corretto esercizio dell’impianto (grandezze elettriche, temperatura, ecc.) incluso il funzionamento dei dispositivi di sicurezza e degli organi meccanici di manovra.
La norma ammette che durante l’esecuzione delle prove possa essere alterato lo stato dell’impianto, non solo mediante la rimozione di involucri e barriere, ma anche variando in modo temporaneo la taratura di dispositivi di protezione o disalimentando o alimentando temporaneamente parti dell’impianto.
Le prove possono essere eseguite:
– su sistemi fuori tensione; si devono seguire le procedure di lavoro fuori tensione, cioè sezionare le parti oggetto di lavoro da tutte le possibili fonti di alimentazione, assicurarsi contro le richiusure intempestive e , quando richiesto mettere a terra e in cortocircuito. Particolare attenzione deve essere fatta nel caso in cui sia necessario rimuovere dispositivi di messa a terra in cortocircuito altrimenti obbligatori.
– Su sistemi sotto tensione per la presenza della normale alimentazione: in questo caso vale quanto ampiamente descritto nel caso delle misure.
– Su sistemi alimentati con specifica sorgente di prova. In questo caso è necessario verificare con cura i sezionamenti, i provvedimenti contro le richiusure e le caratteristiche di isolamento dei punti di separazione tra alimentazione normale e alimentazione di prova per evitare che interferenze tra i due sistemi possano provocare danni alle apparecchiature e soprattutto pericolo per le persone.

Verifiche degli impianti (ispezione)
Le verifiche o ispezioni consistono in un insieme di operazioni volte ad accertare le condizioni di sicurezza degli impianti o in ogni caso i requisiti di conformità alle normative tecniche applicabili.
Sono comprese sia le verifiche iniziali, propedeutiche alla messa in servizio degli impianti, sia le verifiche periodiche che hanno lo scopo di accertare l’insorgere di difetti dovuti all’esercizio che possono compromettere il corretto funzionamento o i requisiti di sicurezza dell’impianto.
Le verifiche possono comprendere oltre a un esame a vista che può essere più o meno approfondito, misure e prove; vale quindi quanto esposto nei paragrafi precedenti.
Vale la pena sottolineare che la Norma richiede che le persone incaricate delle ispezioni siano PES o PAV con esperienza specifica in impianti simili all’oggetto di verifica e che le verifiche siano eseguite con riferimento agli schemi elettrici in conformità a quanto previsto dall’Art. 4.7 della stessa norma e alla legislazione applicabile (DM 37/08, D. Lgs. 81/08).

Conclusioni
Nella quarta edizione della Norma CEI 11-27 i controlli funzionali vengono trattati in modo decisamente più ampio ed esauriente rispetto alle precedenti edizioni. Le novità introdotte, soprattutto per quanto riguarda misure e prove, chiariscono alcuni aspetti decisivi per chi è chiamato a svolgere queste attività sugli impianti elettrici, da una parte semplificando l’operatività dall’altra aumentandone la responsabilità in ragione di un sempre maggiore coinvolgimento nel processo di valutazione del rischio.