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TAB Videocitofono

TAB il videocitofono con display da 4,3”

Moderno, semplice, ultrasottile, display 4,3”: queste alcune caratteristiche del videocitofono TAB di Elvox, un concentrato di eleganza e tecnologia tutta italiana.

Caratterizzato da un spessore di soli 2,6 cm, il videocitofono TAB mostra linee essenziali ed eleganti che mettono in risalto il profilo flat, anche grazie all’apposita staffa che si fissa con facilità alla parete. TAB offre un design rigoroso ma non squadrato, minimale ma non austero.

È disponibile in due varianti di colore, bianco e nero per adattarsi a tutte le esigenze estetiche.

E’ dotato di un display a colori da 4,3” e di una tastiera con tecnologia capacitiva che permette di attivare i vari comandi solamente sfiorando i tasti soft action.

TAB è il primo videocitofono con tasti e comandi a filo superficie, senza spessori.

L’apparecchio ha 8 funzioni di cui 4 base e 4 programmabili per chiamate intercomunicanti o servizi ausiliari.

Alle quattro funzioni standard – autoaccensione, apertura serratura, esclusione suoneria e accensione luce scale – si possono personalizzare e gestire le altre quattro: chiamate intercomunicanti, attivazione automazioni, apertura di altri varchi, controllo accessi oppure accensione di altre luci.

Tutto questo per garantire il massimo comfort e la massima libertà di scelta, ma anche facilità e semplicità nel gestire gli accessi della casa.

Il videocitofono – grazie ad un particolare dispositivo – dialoga con gli apparecchi acustici.

I dispositivi della serie TAB sono in grado di soddisfare ogni necessità di utilizzo e installazione, infatti sono a disposizione diversi modelli: con display da 3,5 pollici – sia con cornetta sia vivavoce Tab Free – e in quella solamente citofonica TAB jr.

Tutta la nuova serie di videocitofoni è stata sviluppata su tecnologia Due Fili Plus che permette di realizzare impianti fino ad un massimo di 484 posti esterni, 6.400 postazioni interne e 128 centralini di portineria e di coprire una distanza che arriva fino a 1200 metri.

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LA NORMA CEI 64-8 - CAPITOLO 37 AMBIENTI RESIDENZIALI

LA NORMA CEI 64-8 – CAPITOLO 37 AMBIENTI RESIDENZIALI

LA NORMA CEI 64-8 – CAPITOLO 37 AMBIENTI RESIDENZIALI

La nuova norma CEI 64-8, al Capitolo 37, adotta una classificazione degli impianti elettrici in tre livelli, con regole da applicarsi agli impianti di unità immobiliari a uso residenziale.
Questa classificazione descrive ciò che gli utenti potranno scegliere nel momento in cui, rivolgendosi a un installatore di impianti elettrici, decidano di installare un nuovo impianto oppure di rinnovarlo.
L’utente finale potrà d’ora in poi chiedere all’installatore che la realizzazione dell’impianto elettrico sia di livello 1, 2 o 3, dove il livello 1 individua la configurazione minima che dovrà avere un impianto perché possa essere considerato a norma. I livelli superiori 2 e 3 aumentano le prestazioni dell’impianto e quindi la sua fruibilità che si adegua alle necessità degli utenti e alla morfologia dell’habitat.
I 3 livelli sono personalizzabili in base alle esigenze di dotazione e garantiscono il rispetto degli standard di qualità, efficienza e sicurezza. Nel dettaglio:

LIVELLO 1

– è il livello minimo per cui un impianto possa essere considerato a norma e prevede:

  • un numero minimo di punti-prese e punti-luce in funzione della metratura o della tipologia di ogni locale dell’appartamento;
  • un numero minimo di circuiti in funzione della metratura dell’appartamento;
  • almeno 2 interruttori differenziali al fine di garantire una sufficiente continuità di servizio

LIVELLO 2

– rispetto al livello 1, prevede un aumento della dotazione e dei componenti, oltre che l’installazione di dispositivi per la protezione e la sicurezza della casa quali il videocitofono e l’anti-intrusione.

LIVELLO 3

– oltre a un ulteriore aumento delle dotazioni, introduce la domotica a beneficio del risparmio energetico all’interno dell’abitazione. L’impianto per essere considerato domotico deve gestire almeno quattro funzioni domotiche, tra cui: anti-intrusione, controllo carichi, gestione comando luci, gestione temperatura, gestione scenari, controllo remoto, sistema diffusione sonora, rilevazione incendio, sistema antiallagamento e/o rilevazione gas.

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Relazioni Esterne CEI
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Tel 02 21006.207/231

Impianti Elettrici

Installazione e dichiarazione di conformità impianti elettrici

L’oggetto del parere espresso il 1.6.2016, prot. 156625 dal Ministero dello sviluppo riguarda l’installazione degli impianti elettrici da parte di impresa comunitaria, con la differenza che si occupa della dichiarazione di conformità degli impianti.

I riferimenti normativi sono i DLgs 206/2007 e DLgs 15/2016, ma, con specifico riferimento all’attività di installazione degli impianti elettrici. Idecreto Min. dello Sviluppo economico, di concerto con il Min. dell’Ambiente, 22 gennaio 2008, n. 37*:

1) trova applicazione “con riguardo a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze, e ricompresi nell’ambito delle categorie elencate dal decreto e tra le quali sono per l’appunto presenti gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, gli impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere”;

2) trovano applicazione, per effetto dell’art. 5 del regolamento “gli interventi di installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti, con la sola esclusione di quelli adibiti al sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, debba essere redatto ad opera dell’impresa un progetto, mentre al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto”.

Per l’applicazione di cui al 2) l’impresa installatrice è tenuta** a rilasciare al committente una dichiarazione che attesti la conformità degli impianti realizzati alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Se l’impresa intende affidare queste attività ad un prestatore stabilito in altro Stato membro dell’Unione europea “è necessario che lo stesso prestatore, prima dell’effettuazione degli interventi richiestigli e tenendo conto dei tempi di istruttoria, invii alla Direzione generale. Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico, la dichiarazione preventiva di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206”, corredata dai prescritti documenti e dichiarazioni.

Il prestatore deve anche informare della sua prestazione l’ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata.

* Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, co. 13, lett. a) della L 248 2005, “riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

** Ai sensi dell’art. 7 del regolamento.

 

Info: (Olympus) Ministero Sviluppo Economico parere n.156625 1° giugno 2016

 

CEI 11-27

I “controlli funzionali” secondo la Norma CEI 11-27 IV edizione

La Norma CEI 11-27 disciplina le operazioni e le attività di lavoro sugli impianti elettrici eserciti a qualunque livello di tensione. In particolare “fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività̀ sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”, prescrizioni che “si applicano alle procedure di esercizio, di lavoro e di manutenzione” (Art. 1 “Campo di applicazione”).
La quarta edizione della Norma CEI 11-27, entrata in vigore in via definitiva a Febbraio 2015, dedica ampio spazio ai cosiddetti “controlli funzionali”, che vengono trattati nell’articolo 5.3 nell’ambito della sezione 5 “Procedure per l’esercizio”.

Per controllo funzionale, nel campo di applicazione della Norma CEI 11-27, si intende qualunque operazione o insieme di operazioni volti ad accertare le condizioni di sicurezza per le apparecchiature e per le persone nonché la correttezza dei parametri di esercizio in relazione al funzionamento dell’impianto elettrico. Pertanto, nella categoria “controlli funzionali” rientrano:
Misure (Art. 5.3.1)
Prove (Art. 5.3.2)
Verifiche o ispezioni (Art. 5.3.3)
Queste attività, per loro natura, sono prevalentemente svolte in presenza di rischio elettrico e quindi richiedono le opportune procedure e misure di prevenzione e protezione contro il rischio di contatto elettrico accidentale o di innesco di arco elettrico.
Le premesse comuni per l’esecuzione misure prove e verifiche sono:
– il personale incaricato deve avere la necessaria competenza in termini di esperienza, formazione e informazione in modo da poter valutare e/o riconoscere i rischi connessi alla specifica attività: è chiaro che questo profilo corrisponde alle qualifiche di Persona Esperta (PES) o Persona Avvertita (PAV) in ambito elettrico (1).
– Le operazioni correlate a tali attività possono configurarsi come lavori sotto tensione (ricordiamo che nell’ambito della CEI 11-27 sono previsti solo lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I in conformità a quanto previsto dall’art. 82 del D. Lgs. 81) quando l’operatore va intenzionalmente a contatto con le parti attive (2), per esempio per posizionare i puntali di uno strumento di misura: in alcuni casi è richiesta l’attestazione di idoneità allo svolgimento di questo tipo di lavori.
– Tutti gli strumenti e gli accessori impiegati devono essere conformi alle relative norme di prodotto specifiche, in particolare alla serie di norme CEI EN 61557.

(1)PES PAV
Gli acronimi PES e PAV sono ormai molto noti e si riferiscono alle qualifiche di Persona Esperta e Persona Avvertita in ambito elettrico e sono definiti nella norma CEI 11-27. Le qualifiche PES e/o PAV devono essere attribuite dal datore di lavoro, che deve valutare il proprio personale; i requisiti che PES e PAV devono possedere hanno prevalentemente a che fare con la valutazione e la gestione del rischio elettrico. E’ evidente che il grado di istruzione e formazione è un aspetto di primaria importanza; questo deve essere poi supportato dall’esperienza e dalla perizia tecnica dell’operatore. La figura di PES si distingue poiché e chiamata a saper valutare e gestire in completa autonomia il rischio elettrico presente sul luogo di lavoro e a comunicare le opportune istruzioni a eventuali collaboratori con minore esperienza (per es. PAV). Si richiamano le definizioni riportate nella norma CEI 11-27:
“3.2.5 Persona esperta in ambito elettrico (PES): Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.”
“3.2.6 Persona avvertita in ambito elettrico (PAV): Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.”

(2)DLgs 81/08
L’esecuzione dei lavori elettrici sotto tensione in Italia è regolamentata dall’articolo 82 Comma 1 del D.Lgs. 81/08, “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”, che viene qui richiamato:

“E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.
b) per sistemi di categoria 0 e I purché́ l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività̀ secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purché̀:
– i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro;
– l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi
della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività̀.”
La norma CEI 11-27 si applica per quanto indicato alle lettere a) e b) per i sistemi di categoria 0 e I in essa sono contenute le indicazioni circa procedure, DPI e requisiti professionali per l’idoneità a svolgere questo tipo di lavori.
La normativa tecnica specifica per i lavori sotto tensione su sistemi di categoria II e III è la CEI 11-15.

Vediamo ora cosa prevede la norma nei diversi casi:

Misure
Per misura si intende qualunque operazione finalizzata al rilievo dei dati fisici propri dell’impianto elettrico. E’ chiaro che una norma come la CEI 11-27 ponga l’accento su quelle operazioni che implicano la presenza di rischio elettrico focalizzando le procedure necessarie per misure che richiedono l’inserzione diretta su parti attive in tensione (es. rilevazione di presenza tensione) rispetto ad altre comuni misure come la rilevazione della corrente mediante pinza.
La normativa puntualizza quattro casi ben precisi: la formalizzazione può risultare leggermente stucchevole, ma ha sicuramente due aspetti estremamente interessanti:
– i casi sono distinti in funzione del reale rischio a cui l’operatore può essere esposto, semplificando molto l’operatività in quelli più favorevoli (soprattutto in termini di adozione di DPI);
– la trattazione evidenzia come la valutazione dei rischi sia un processo vivo e dinamico, non si esaurisca in asettici documenti e procedure e coinvolga sempre, in ultima istanza, anche l’operatore che può e deve valutare le effettive condizioni di sicurezza sul campo, che possono essere estremamente variabili.

caso-A

Caso A: Se la misura a contatto è eseguita su sistemi che garantiscono il grado di protezione IBXXB (impossibilità di accesso con il dito) (3) e i puntali impiegati consentono di mantenere tale grado di protezione anche durante l’esecuzione della misura questa può essere effettuata da PES o PAV senza attestazione di idoneità e senza adozione di alcun DPI specifico per il rischio elettrico. Possibile? Sì, perché bisogna ricordare che qualunque misura di protezione per lavori in presenza di rischio elettrico è finalizzata essenzialmente a evitare:
– contatti accidentali con parti attive pericolose e quindi lo shock elettrico;
– corto circuiti accidentali e quindi l’innesco di archi elettrici.
In questo caso, anche in caso di errore o di accidente, l’operatore non può in alcun modo entrare in contatto con parti attive ed è garantita una sorta di “doppio isolamento” anche in assenza di DPI; il primo isolamento è rappresentato dal puntale e dal suo paramano, il secondo dall’accoppiamento componente-puntale che garantisce in ogni condizione che l’operatore non possa accedere con un dito alle parti attive. Non sussiste quindi il rischio di contatto accidentale e non sono richiesti i guanti isolanti.
Inoltre i puntali, per poter garantire il mantenimento del grado di protezione IPXXB , devono avere terminali metallici di dimensioni estremamente contenute, tali da rendere impossibile che, anche se interposte tra parti a potenziale diverso, le distanze di isolamento ne risultino compromesse con il conseguente innesco di un arco elettrico. Se ne conclude che anche i DPI specifici per la protezione contro l’arco, elmetto con visiera e vestiario, non sono necessari.
In fondo non sussistendo il pericolo di contatto accidentale o di corto circuito accidentale questo tipo di misura non è equiparabile a livello di rischio a un lavoro elettrico sotto tensione a contatto e per questo la Norma non richiede l’attestazione di Idoneità per l’operatore.

caso-B1

Caso B: Se la misura è eseguita su parti attive con grado di protezione inferiore a IPPXXB o i puntali alterano il grado di protezione del sistema rendendolo inferiore a IPXXB, essa può essere effettuata solo da PES o PAV idonee allo svolgimento di lavori sotto tensione indossando i guanti dielettrici.
Questo perché è presente rischio di contatto diretto accidentale sulle parti attive oggetto del lavoro, cioè su cui l’operatore va intenzionalmente con i puntali. Non sussiste invece il rischio di innesco di arco elettrico poiché l’isolamento è garantito da:
– i puntali, nel caso in cui le parti attive abbiano grado di protezione inferiore a IPXXB (caso in figura)
– dalle protezioni dei componenti dell’impianto nel caso i cui i puntali non garantiscano il mantenimento del grado di protezione IPXXB durante l’esecuzione della misura.
L’attestazione dell’idoneità è necessaria poiché si configura la condizione che definisce un lavoro sotto tensione a contatto e cioè “gli operatori vengono a contatto con parti attive in tensione sia con parti del loro corpo che con attrezzi, equipaggiamenti o dispositivi che vengono maneggiati” (Art. 6.3.1.2, aggiungiamo intenzionalmente)

caso-C

Caso C: Se la misura viene eseguita su parti attive protette IPXXB, ma con presenza di parti attive prossime, se la forma e le dimensioni del terminale metallico dei puntali sono trascurabili rispetto alle distanze di isolamento tra parti a potenziale diverso, questa può essere effettuata da PES o PAV senza attestazione di idoneità indossando i guanti isolanti. I guanti in questo caso servono come protezione nei confronti delle parti attive prossime e non per quelle su cui si lavora. Proprio perché il contatto accidentale può avvenire su parti attive prossime, non coinvolte nel lavoro specifico, il rischio è quello proprio di un lavoro in prossimità e per questo l’attestazione di idoneità a svolgere lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I non è richiesta.

caso-D1

Caso D: Se la misura viene fatta su sistemi con grado di protezione inferiore a IPXXB e la forme e le dimensioni dei puntali sono tali da poter compromettere le distanze di isolamento, con conseguente possibile innesco di arco elettrico, l’operatore esegue un’attività che, a livello di rischio, si configura esattamente come un lavoro sotto tensione a contatto. Pertanto le procedure applicabile sono riferite a questi specifici lavori: l’operatore dovrà essere idoneo a svolgere lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I e dovrà indossare tutti i DPI specifici (Elmetto con visiera, guanti e vestiario resistente all’arco).

(3)Gradi di protezione
La norma CEI EN 60529 definisce i gradi di protezione degli involucri per uso elettrico. Tali codici sono caratterizzati dalla sigla IP seguita da due cifre di cui la prima identifica la penetrabilità da parte di corpi solidi, mentre la seconda indica la penetrabilità dell’acqua. Siamo abituati a valutare codici tipo IP44, IP66, ecc., che indicano la prestazione dell’involucro in termini di tenuta all’ingresso di agenti estranei potenzialmente dannosi per il corretto funzionamento delle apparecchiature contenute. Esistono però altri codici convenzionali; alcuni, in particolare, hanno a che fare con la sicurezza delle persone e la possibilità di accesso di attrezzi o parti del corpo. Questi codici non hanno lo scopo di quantificare la tenuta ad agenti fisici e quindi le abituali cifre sono sostituite con la lettera X. Viene infine messa un’ulteriore lettera in fondo al codice per definire il livello di protezione equivalente. Avremo quindi:
IPXXA: protezione contro l’accesso della mano (equivalente corpo solido con diametro 50 mm)
IPXXB: protezione contro l’accesso del dito (equivalente corpo solido con diametro 12 mm)
IPXXC: protezione contro l’accesso di un attrezzo (equivalente corpo solido con diametro 2,5 mm)
IPXXD: protezione contro l’accesso di un filo (equivalente corpo solido con diametro 1 mm)

Prove
Le prove comprendono tutte le operazioni che prevedono il controllo dei parametri collegati al corretto esercizio dell’impianto (grandezze elettriche, temperatura, ecc.) incluso il funzionamento dei dispositivi di sicurezza e degli organi meccanici di manovra.
La norma ammette che durante l’esecuzione delle prove possa essere alterato lo stato dell’impianto, non solo mediante la rimozione di involucri e barriere, ma anche variando in modo temporaneo la taratura di dispositivi di protezione o disalimentando o alimentando temporaneamente parti dell’impianto.
Le prove possono essere eseguite:
– su sistemi fuori tensione; si devono seguire le procedure di lavoro fuori tensione, cioè sezionare le parti oggetto di lavoro da tutte le possibili fonti di alimentazione, assicurarsi contro le richiusure intempestive e , quando richiesto mettere a terra e in cortocircuito. Particolare attenzione deve essere fatta nel caso in cui sia necessario rimuovere dispositivi di messa a terra in cortocircuito altrimenti obbligatori.
– Su sistemi sotto tensione per la presenza della normale alimentazione: in questo caso vale quanto ampiamente descritto nel caso delle misure.
– Su sistemi alimentati con specifica sorgente di prova. In questo caso è necessario verificare con cura i sezionamenti, i provvedimenti contro le richiusure e le caratteristiche di isolamento dei punti di separazione tra alimentazione normale e alimentazione di prova per evitare che interferenze tra i due sistemi possano provocare danni alle apparecchiature e soprattutto pericolo per le persone.

Verifiche degli impianti (ispezione)
Le verifiche o ispezioni consistono in un insieme di operazioni volte ad accertare le condizioni di sicurezza degli impianti o in ogni caso i requisiti di conformità alle normative tecniche applicabili.
Sono comprese sia le verifiche iniziali, propedeutiche alla messa in servizio degli impianti, sia le verifiche periodiche che hanno lo scopo di accertare l’insorgere di difetti dovuti all’esercizio che possono compromettere il corretto funzionamento o i requisiti di sicurezza dell’impianto.
Le verifiche possono comprendere oltre a un esame a vista che può essere più o meno approfondito, misure e prove; vale quindi quanto esposto nei paragrafi precedenti.
Vale la pena sottolineare che la Norma richiede che le persone incaricate delle ispezioni siano PES o PAV con esperienza specifica in impianti simili all’oggetto di verifica e che le verifiche siano eseguite con riferimento agli schemi elettrici in conformità a quanto previsto dall’Art. 4.7 della stessa norma e alla legislazione applicabile (DM 37/08, D. Lgs. 81/08).

Conclusioni
Nella quarta edizione della Norma CEI 11-27 i controlli funzionali vengono trattati in modo decisamente più ampio ed esauriente rispetto alle precedenti edizioni. Le novità introdotte, soprattutto per quanto riguarda misure e prove, chiariscono alcuni aspetti decisivi per chi è chiamato a svolgere queste attività sugli impianti elettrici, da una parte semplificando l’operatività dall’altra aumentandone la responsabilità in ragione di un sempre maggiore coinvolgimento nel processo di valutazione del rischio.