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Quali prescrizioni per l'installazione di un piano cottura ad induzione?

Quali prescrizioni per l’installazione di un piano cottura ad induzione?

Sono sempre di più le persone che scelgono di intraprendere la strada del risparmio energetico ed abbandonare quindi i combustibili fossili nella propria vita di tutti i giorni, ma anche allo stesso tempo per poter ottenere un risparmio in bolletta. Pertanto una scelta sempre più comune è quella di staccarsi dal gas e spostare tutti i consumi sull’elettricità. Questa può essere un’ottima idea, sia per tagliare le spese che per contribuire a ridurre le emissioni di CO2. Questo lo si può fare utilizzando pompe di calore elettriche ed i piani cottura ad induzione.

Iniziamo facendo una precisazione. Esistono tre tipi di piani cottura elettrici: i piani radianti, i piani ad induzione ed i piani alogeni.

I piani radianti ed i piani alogeni, rispetto ai piani ad induzione, hanno una efficienza energetica inferiore. Questi piani sono infatti superfici di vetroceramica con sotto una resistenza elettrica (radianti) o una lampada a infrarossi (alogeni) che producono calore; gran parte di questo calore è trattenuto dal materiale che lo disperde, e questo porta ad un’efficienza energetica di poco superiore a quella del gas (60%, all’incirca) perché il rimanente 40% viene disperso nell’ambiente (per il gas il calore assorbito è il 40%, quello disperso il 60%). E considerando che l’energia elettrica costa più del gas, questi due tipi di piani non sono convenienti.

Il piano ad induzione funziona invece in modo diverso. Esso sfrutta il calore generato dal consumo di energia elettrica piuttosto che il normale gas per far cuocere i cibi, cioè trasferisce l’energia creando un campo elettromagnetico: come se fosse una calamita gigante alimentata ad energia elettrica, l’energia viene trasferita direttamente al fondo della pentola sotto forma di calore, sfruttando il magnetismo che si viene a creare tra pentola e piano. In questo modo la dispersione di calore è inferiore al 10%, con quasi tutto il calore che arriva dalla rete elettrica trasferito al cibo.

Questo sistema rovina meno le pentole, rispetto alla fiamma viva, anche se il risultato in cottura è praticamente identico, perché le temperature sono sempre maggiori, sia con il gas che con l’induzione, ai 100 gradi di bollitura dell’acqua o 200 di bollitura dell’olio, per la frittura, per cui non ci sono differenze percettibili in corsi di cottura.

Quali sono le condizioni per installare un piano cottura ad induzione?

I piani di cottura ad induzione rispetto ai normali piani di cottura a gas presentano valori di potenza significativi, comparati con i valori di potenza della fornitura classica utilizzata negli ambienti domestici (solitamente 3 kW), ma con un tasso di efficienza maggiore rispetto ad altre sorgenti. Dal punto di vista elettrico sarà quindi necessario verificare l’impianto ed il tecnico dovrà dimensionare i conduttori e le protezione da sovraccarico in modo adeguato alle potenze installate. Inoltre consigliamo di valutare l’installazione di differenziali di tipo A al fine della protezione contro correnti di guasto verso terra pulsanti unidirezionali tipiche delle apparecchiature del genere.
Ovviamente prima dell’installazione del piano consigliamo di consultare il fascicolo del prodotto con le eventuali prescrizioni nel merito da parte del costruttore dell’apparecchiatura.

Impianti Elettrici

Installazione e dichiarazione di conformità impianti elettrici

L’oggetto del parere espresso il 1.6.2016, prot. 156625 dal Ministero dello sviluppo riguarda l’installazione degli impianti elettrici da parte di impresa comunitaria, con la differenza che si occupa della dichiarazione di conformità degli impianti.

I riferimenti normativi sono i DLgs 206/2007 e DLgs 15/2016, ma, con specifico riferimento all’attività di installazione degli impianti elettrici. Idecreto Min. dello Sviluppo economico, di concerto con il Min. dell’Ambiente, 22 gennaio 2008, n. 37*:

1) trova applicazione “con riguardo a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze, e ricompresi nell’ambito delle categorie elencate dal decreto e tra le quali sono per l’appunto presenti gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, gli impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere”;

2) trovano applicazione, per effetto dell’art. 5 del regolamento “gli interventi di installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti, con la sola esclusione di quelli adibiti al sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, debba essere redatto ad opera dell’impresa un progetto, mentre al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto”.

Per l’applicazione di cui al 2) l’impresa installatrice è tenuta** a rilasciare al committente una dichiarazione che attesti la conformità degli impianti realizzati alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Se l’impresa intende affidare queste attività ad un prestatore stabilito in altro Stato membro dell’Unione europea “è necessario che lo stesso prestatore, prima dell’effettuazione degli interventi richiestigli e tenendo conto dei tempi di istruttoria, invii alla Direzione generale. Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico, la dichiarazione preventiva di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206”, corredata dai prescritti documenti e dichiarazioni.

Il prestatore deve anche informare della sua prestazione l’ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata.

* Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, co. 13, lett. a) della L 248 2005, “riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

** Ai sensi dell’art. 7 del regolamento.

 

Info: (Olympus) Ministero Sviluppo Economico parere n.156625 1° giugno 2016